Le colleghe testimoniano: ha eseguito il debridement chirugico; condannata per abuso di professione medica

Pin It

scales 34221L'infermiera e il suo coordinatore sono stati condannati per abuso di professione medica, il motivo è l'esecuzione di un debridement chirurgico. Il caso è da analizzare perchè a prima vista il giudizio può sembrare ingiusto. 

Il caso vede l'infermiera di una RSA che ha rimosso la necrosi di una lesione da pressione con un bisturi, la procedura nel processo è stata chiama debridement chirurgico.

Nello specifico era una procedura che ha eseguito più volte e il coordinatore ha avvallato e sostenuto la procedura questo ha fatto si che sia stato coinputato.

Ti anticipo subito che la sentenza che ho letto non ha evidenziato che la procedura fosse stata praticata male o impropriamente ma la questione sollevata è un'altra.

Non cerco toni scandalistici, anche se la trovo una sentenza shock, ma vorrei analizzare la situazione e le lacune di sistema che solleva.

La sentenza che è stato possibile recuperare è quella del ricorso del coordinatore che è stato il coimputato e condannato e il ricorso è stato respinto.

I passaggi incriminanti sono abbastanza chiari, ma sollevano una necessità procedurale normativa non indifferente.

La struttura, una RSA, non aveva un coordinatore sanitario ma un coordinatore amministrativo che si è preso la responsabilità di avvallare quanto fatto dall'infermiera; questo ha fatto si che fosse coinvolto nel processo perchè ha favorito il reiterarsi del reato.

L'infermiera di una RSA secondo gli atti processuali ha eseguito il debridement chirurgico ed è stata condannata per abuso di professione medica senza attenuanti.

Il reato comporta una sanzione da 15.000 a 50.000 euro e una condanna da 1 a 3 anni, il reato è l'art. 348 del cp che poi è stato aggiornato dall'articolo 12 della legge n.3 gennaio 2018

L'infermiera aveva valutato la necessità di rimuovere la necrosi di una lesione da pressione, la tecnica è stata ripetuta su più pazienti ed ha trovato l'opposizione di altre infermiere.

La conseguenza è stata la denuncia, per aver eseguito in reparto il debridement chirurgico e quindi il processo e la condanna perchè il giudice definisce il debridement chirurgico "pratiche di esclusiva competenza medico chirurgica" ed ha ragione.

Il debridement chirurgico è una tecnica che esegue il chirugo, arrivando ai tessuti vitali, e quindi, una perdita ematica, un'anestesia locale o generale e la necessità di effettuare una sutura o riparazione con lembi cutanei.

Nello specifico il manuale ICD9CM delle prestazioni mediche riporta "86.22 Rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione Rimozione per mezzo di asportazione di: tessuto devitalizzato necrosi massa di tessuto necrotico".

Questa tecnica libera la lesione dal materiale necrotico, che ne impedisce la guarigione. Una tecnica che impossibile da eseguire in una RSA al letto del paziente.

La definizione del giudice non lascia scampo ad altre interpretazioni ed è giusta, solo il medico può effettuare un debridement chirurgico. Se è un atto chirurgico è un atto medico, il ragionamento è semplice.

Questa sentenza apre ad un necessario e non rimandabile chiarimento sul debridement chirurgico

Come già esposto e riproposto dalla LG canadese, e dal documento https://ewma.org/ tradotto in italiano, è necessario rispettare le leggi e di conseguenza serve una definizione adeguata all'azione. 

Le parole sono importanti e si deve distinguere fra debridement chirurgico e debridement con taglienti. L'approfondimento nell'articolo

Il dubbio che la collega sia stata condannata per un errore di interpretazione dei termini è forte, perchè per fare un debridement chirurgico avrebbe dovuto incidere fino al tessuto sano provocando inevitabilmente un'emorragia non indifferente e potenzialmente pericolosa; purtroppo non ho trovato la sentenza della condanna di primo grado per poter leggere le testimonianze.

Forse, visto che si trattava di testimonianze di professionisti sanitari il giudice non ha approfondito cosa fosse stato fatto realmente.

La sentenza ci porta ad osservare che la classificazione ICD9CM prevede anche il 86.28 Rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione Rimozione SAI Rimozione di tessuto devitalizzato, necrosi e massa necrotica mediante metodi come: brushing irrigazione (sotto pressione) washing scrubbing Terapia con le larve di mosca Rimozione con bisturi ad acqua (a getto, jet)

Questo secondo codice porterebbe qualsiasi medicazione eseguita in autonomia dall'infermiere, in ambito domiciliare o RSA, ad essere potenzialmente accusato di abuso di professione medica.

Si può affermare che la sentenza chiarisce inevitabilmente che l'ignoranza non paga; come infermieri non possiamo fare debridement chirurgico ed è necessario descrivere bene ciò che si fa e precisare che trattasi di debridement con taglienti e se possibile scrivere una sintesi della tecnica eseguita, gli obiettivi e i risultati attesi, così che non ci sia possibilità di confusione fra debridement chirurgico e debridement con taglienti.

Ma potrebbe non bastare in assenza di una posizione chiara da parte delle istituzioni che siano le regioni, la FNOPI o le associazioni professionali di categoria.

ATTENZIONE: anche il debridement con taglienti è una procedura molto delicata che richiede manualità e conoscenze adeguate.

Scarica la 2023-sentenza-debridement_.pdf660.27 KB

-LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)

Art. 12 Esercizio abusivo di una professione

1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita' di farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano gia' incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis e' inserito il seguente:
«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per essere destinati a finalita' sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attivita' tipiche o riservate per legge».