aranIl CCNL che regola la parte normativa dei permessi retribuiti è stato pubblicato il 1 settembre 1995 CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995.

L'articolo 21 è dedicato ai permessi retribuiti e ne specifica i criteri e le condizioni per usufruirne l'articolo 22 è dei permessi brevi e riportano...

CAPO IV INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE

ART. 21 (PERMESSI RETRIBUITI) (LINK)

1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

– partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove – o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all’attività di servizio: giorni otto all’anno; 

(queste poche righe sono importanti per chi deve dare esami universitari o chi si deve spostare per concorsi ed aggiornamenti al punto uno dice a domanda del dipendente e non si aggiunge altro)

– lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento.

2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell’anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari deb itamente documentati, compresa la nascita di figli.

3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione nonché il trattamento accessorio indicato nella tabella 1 allegata al presente contratto.

6. I permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.

7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti, comunque denominati, previsti da specifiche disposizione di legge.

8. Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.

9. Il presente istituto, che sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto, entra in vigore dal 1 gennaio 1996.– 33 – A

 

 

 

MODIFICHE

 Il CCNL normativo 1998-2001 riporta, 19990407_L_CCNL.pdf

ART. 41 - Disposizioni particolari

1. I permessi retribuiti ai sensi dell’art. 21, comma 2 del CCNL 1 settembre 1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.

Nel CCNL del 2004 (LINK) viene fatta un integrazione:

2. L’art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:

− al termine del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “I permessi retribuiti possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonchè per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità”.

− al termine del comma 7, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: “Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”.

 

I permessi brevi sono regolati dall'articolo 22 del CCNL 1 settembre 1995.pdf

ART. 22 (PERMESSI BREVI)

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del d irigente preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali perme ssi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giorn aliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non po ssono comunque superare le 36 ore annue.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente l’adozione delle necessarie misure organizzative.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate di norma non oltre il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di ma ncato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

 

Non so quanti infermieri si vedono accolta la domanda di permessi brevi al posto di un cambio turno, ma la normativa c'è.

Per seguire gli aggiornamenti e le interpretazioni della normativa l'ARAN ha due sezioni, permessi (LINK) e permessi diritto allo studio (LINK).

 

 

 

 

Per chi è assunto a tempo determinato

I riferimenti contrattuali sono previsti nell'ART. 17 - (Assunzioni a tempo determinato) (LINK), al comma 6 riporta:

6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:

– le ferie sono proporzionali al servizio prestato;

– in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli artt.23 e 24, in quanto compatibili, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 23, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 23.

possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l’art. 21.

L'interpretazione dell'ARAN al link, (anche se sbaglia gli articoli) ribadisce che spettano solo i giorni non retribuiti.

 

LINK al documento ARAN sui permessi

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