copertina ccnl sanitaL'infermiere o in generale il neoassunto in sanità che sia a tempo determinato o indeterminato ha due momenti che sono agli opposti, il periodo di prova e il periodo del preavviso.

Il periodo di prova decorre dalla data del primo giorno lavorativo e la durata varia a seconda del tipo di contratto, se è a tempo determinato o indeterminato.

Il preavviso deve essere comunicato al momentodi presentazione delle dimissioni ma la sua decorrenza varia in base al giorno di presentazione delle dimissioni stesse che può essere l'1 o il 16 di ogni mese.

Il periodo di prova ha delle regole ben precise che ne possono causare l'allungamento del periodo.

 

 

 

Il periodo di prova nel caso di assunzione a tempo indeterminato è pari a:

2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B

6 mesi per le restanti categorie

Assunzione a tempo indeterminato:

Il periodo di prova è solo il periodo lavorativo e in caso di malattia o aspettativa il periodo di prova è sospeso, se poi la sospensione supera i 6 mesi il contratto è risolto.

Il periodo di prova (art. 25 comma 5) dopo la metà del periodo consente la risoluzione del contratto da entrambe le parti e senza preavviso.

Terminato il periodo di prova la valutazione può comportare il licenziamento?

No, il periodo di prova scade a 6 mesi, il giorno successivo si è confermati a tempo indeterminato.

Qual è il periodo di prova nelle assunzioni a tempo determinato?

L'art.57 del CCNL Sanità è specifico per le assunzioni a tempo determinato e all'art.58 comma 2 riporta:

2 settimane per assunzioni fino a 6 mesi

4 settimane per assunzioni oltre 6 mesi

Il periodo di prova del dipendente a tempo determinato è regolamentato secondo la disciplina, dell’art. 25 (Periodo di prova) ci sono due differenze: la prima è che il recesso del contratto durante il periodo di prova può avvenire da entrambe le parti, previa motivazione scritta, la seconda è che per un'assunzione di un breve periodo il periodo di prova potrebbe non esserci.

La vita lavorativa può offrire più opportunità e potrebbe essere necessario interrompere un contratto di lavoro, in questo caso è necessario dare le dimissioni per iscritto secondo una procedura ben precisa che prevede un periodo chiamato "preavviso" che consente al datore di lavoro di sostituire il dipendente dimissionario.

Una volta superato il periodo di prova in caso di dimissioni volontarie il  preavviso è obbligatorio , in alternativa il datore di lavoro ha il diritto di trattenere l'importo del periodo di mancato preavviso dalla retribuzione.

Il CCNL Sanità 2016-2018 art.72 prevede che il computo del periodo di preavviso decorra dal giorno 1 o 16 del mese e nel caso le dimissioni vengano date per andare in pensione è della durata di :

a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

Nel caso le dimissioni siano date dal dipendente i periodi precedentemente indicati si riducono della metà, inoltre è facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte.

Il contratto a tempo determinato deve dare il preavviso?

Si, durante il periodo di prova il periodo di preavviso è calcolato in 1 giorno ogni 15 giorni del periodo contrattualmente stabilito, così un contratto di 6 mesi avrà un preavviso di 12 giorni. Il periodo massimo di preavviso è di 30 giorni. (Art. 58 comma 4)

Il preavviso deve essere dato anche durante il periodo di prova?

Nel caso di assunzione a tempo determinato, durante il periodo di prova la risoluzione del contratto è possibile in qualsiasi momento ma se la risoluzione è voluta dall'azienda sanitaria deve essere motivato (art.58 comma 2).

Nel caso di un'assunzione a tempo indeterminato il preavviso durante il periodo di prova deve essere dato nella prima metà dello stesso, successivamente fino al termine del periodo di prova la risoluzione del contratto può avvenire senza il preavviso da parte del dipendente, nel caso il recesso sia deciso dall'azienda sanitaria deve essere motivato (art.25 comma 5).

Per saperne di più leggi il CCNL Sanita' 2016-2018 e nello specifico gli articoli citati:

Art. 25 Periodo di prova

Art. 57 Contratto di lavoro a tempo determinato

Art. 58 Trattamento economico – normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 72 Termini di preavviso

 

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