CCNL Sanità: Ferie e Festività, turnista e diurnista

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polynesia, barca davanti all'isola con le palmeL'infermiere che inizia a lavorare in un'azienda Sanitaria si trova ad avere un numero di ferie annuali che sono diverse dal collega assunto da qualche anno, cosa è successo, un errore?

Le ferie e le festività degli ospedali pubblici sono assegnate secondo il CCNL Sanità e prevede delle leggere differenze.

Quando si è assunti a seconda che si è diurnista o turnista il lavoro è considerato su 5 giorni con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti oppure su 6 giorni con orario giornaliero di 6 ore. Il diurnista che lavora 6 giorni è equiparato come il turnista con turno P M N s/n R, non c'è un'altra opzione.

Le ferie annuali del lavoratore su 5 giorni sono di 26 giorni e dopo 3 anni diventano 28 giorni.

Le ferie annuali del lavoratore su 6 giorni inizialmente sono 30 giorni e dopo 3 anni sono 32 giorni annuali.

Queste differenze sono state previste dal CCNL all'art.33 Ferie e recupero festività soppresse

Le ferie sono poi suddivise in modo proporzionale nell'anno di assunzione o cessazione del servizio, la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

L'infermiere turnista ha più giorni di ferie?

Vedendo che un infermiere con più di 3 anni di lavoro se turnista o lavoratore su 6 giorni ha 32 giorni rispetto ai 28 del collega che lavora su 5 giorni verrebbe da dire di si.

I 32 giorni dell'infermiere turnista o lavoratore su 6 giorni corrispondono a  196 ore (32 giorni * 6 ore), mentre le ore dell'infermiere che lavora 5 giorni sono 201 ore (28 giorni * 7 ore e 12 minuti), quindi a chi lavora su 5 giorni sono state assegnate più ferie? Verrebbe da dire di si.

Come trovare la "quadratura del cerchio"?

Quando l'infermiere turnista prende una settimana di ferie userà 6 giorni, quando l'infermiere diurnista su 5 giorni prende una settimana di ferie utilizzerà 5 giorni ed in entrambi i casi sono scaricate 36 ore.

L'infermiere che lavora su 6 ore (turnista o diurnista su 6 giorni) ed ha 32 giorni durante l'anno potrebbe fare (il condizionale è d'obbligo) 5 settimane e 2 giorni, l'infermiere che lavora su 5 giorni con 28 giorni di ferie potrebbe stare a casa 5 settimane e 3 giorni.

Quindi con le ferie pensate in settimane i periodi sono quasi identici, purtroppo le ferie non vengono prese in settimane, ma spesso "bruciate" stando a casa d'ufficio 1-2 giorni quando possibile.

I festivi la grande differenza?

Il diurnista su 5 giorni ha il "vantaggio" di essere a casa tutti i festivi che sono circa 10 giorni ed i festivi che cadono in domenica sono caricati come festivi in recupero.

Il turnista subisce un'ingiustizia?

Quando il turnista o il diurnista su 6 giorni lavora un festivo quel giorno viene caricato in straordinario e "dovrebbe" essere recuperato, ma il numero di infermieri che fa un festivo è superiore a 4 e questo comporta un problema nella pianificazione delle ferie, motivo per cui a fine mese ci sono molte ore caricate in straordinario. L'alternativa è chiedere gli straordinari in pagamento.

La pianificazione delle ferie dovrebbe prevedere una programmazione annuale di tutte le ferie non solo quelle estive, perchè tutti i lavoratori hanno il diritto/dovere di fare le ferie annuali entro l'anno.

Purtroppo spesso ci si concentra sull'art 33 al comma 12 che prevede i 15 giorni di ferie estive. Gli organici in molti reparti non sono mai completi, per tempi tecnici di rimpiazzo del collega che ha cambiato ospedale o è in aspettativa e non sempre si considerano i permessi, le malattie, le 150 ore o la formazione.

Il risultato molte volte è che le ferie sono sostituite dai colleghi con delle ore straordinarie, ma una volta loro sostituiscono te una volta tu sostituisci loro e se ad inizio anno il turnista doveva fare 32 giorni, (196 ore di ferie) potrebbe capitare di vedere che a fine anno il cartellino riporta più ore di straordinario delle ore di ferie, con l'effetto che le ferie si sono trasformate in straordinari e dal lato pratico hai lavorato tutto l'anno, il sogno di molti datori di lavoro.

La gestione delle ferie nelle situazioni dove manca l'organico diventa molto delicata perchè si inserisce anche una dinamica relazionale inevitabilmente legata ad esigenze personali. Attualmente i colleghi che lavorano in un contesto con un organico completo e stabile che possano fare una pianificazione vera sono fortunati.

Tratto dal CCNL Sanità 2016-2018

Capo III: Ferie e festività

Art. 33: Ferie e recupero festività soppresse

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

3. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

5. Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2,3, e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.

6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli artt. 36 (Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.

9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

10. L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie.

Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 36, comma 1, lett. b). E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

16. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.

Art. 34

Ferie e riposi solidali

1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’ avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

Art. 35

Decorrenza e disapplicazioni

1. Con l’entrata in vigore del presente capo ai sensi dell’art.2, comma 2, del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto), cessano di avere efficacia i seguenti articoli:

artt. 19 del CCNL dell’1.9.1995, 4 del CCNL integrativo del 22.5.1997 e art. 23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 “Ferie e festività” fatto salvo quanto previsto dall’art. 33 (Ferie e recupero festività soppresse), comma 1, del presente CCNL; art. 8 del CCNL integrativo del 20.9.2001 “ Compensi per ferie non godute”.

CCNL Sanità 2016-2018

Foto di Julius Silver da Pixabay