CCNL Sanità: la pronta disponibilità/ reperibilità

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sala operatoria anestesiaIl nuovo contratto dedica un articolo al servizio di pronta disponibilità, quella che tutti chiamiamo reperibilità, i reparti o servizi che devono avere la pronta reperibilità sono caratterizzati da una presenza di turni o periodi in cui il dipendente è a casa ma deve essere rintracciabile e poter raggiungere la sede di lavoro in tempi brevi.

Essere a casa in reperibilità ha dei vincoli e la retribuzione anche se non si fa nulla è simbolica.

Il CCNL Sanità 2016-2018 all' art. 28 "Servizio di pronta disponibilità" definisce chi decide chi deve fare la pronta disponibilità, come la deve fare e quanto viene retribuito.

L'azienda decide i reparti/servizi che devono personale medico infermieristico in pronta disponibilità.

La pronta disponibilità/reperibilità non è l'interruzione delle ferie per una malattia perchè il coordinatore non vuol far fare una lunga, la pronta disponibilità parte da un impegno di spesa serio e ben preciso.

La direzione decide e pianifica chi e quanti devono essere in pronta disponibilità, potrebbe capitare che in un reparto non tutti facciano la pronta disponibilità, come potrebbe capitare che per una sala operatoria che non ha personale a sufficienza si trovi ad avere colleghi di una terapia intensiva a coprire dei turni.

Come deve essere svolta la pronta disponibilità?

Di solito nei notturni e festivi, ma dipende da come sono organizzati e per turni che sono di minimo 4 ore e massimo 12, in alcune situazioni possono esserci due reperibilità consecutive.

Quanto si viene pagati?

Se non si viene chiamati, 20,66 euro lorde a turno di 12 ore, l'importo può essere aumentato in sede di contrattazione integrativa.

Se si viene chiamati, l'importo orario è quello di uno straordinario.

Art. 28 Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità.

5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore).

7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

10. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti.

11. Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

12. Possono svolgere la pronta disponibilità i dipendenti addetti alle attività operatorie e nelle strutture di emergenza. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo è escluso dalla pronta disponibilità: 33 a) Tutto il personale delle categorie A, B, C e D, profili del ruolo amministrativo; b) il personale appartenente alle categorie A, C e D, profili del ruolo tecnico; c) il personale appartenente alla categoria D con incarichi di funzione organizzativi e i profili della riabilitazione della medesima categoria.

13. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 12, a tutto il personale appartenente al ruolo tecnico e al personale del ruolo sanitario appartenente alla categoria D, livello economico Ds, è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura.

14. Le Aziende ed Enti potranno valutare eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative.

15. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi). In base ai modelli organizzativi adottati dall’Azienda o Ente con riguardo alla razionalizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi di pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, si potrà destinare, in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità del fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ovvero rideterminare l’importo dell’indennità di cui al comma 7 del presente articolo. 

Il CCNL a pagina 34 (LINK) ha un errore di battitura nell'ordine degli articoli hanno scritto 7, 7, 8, 10, un lapsus, questo non toglie che il nuovo CCNL con tutti i difetti di portarci meno soldi del dovuto è ben leggibile.