Obblighi assicurativi a carico dell'Azienda Sanitaria, li conoscete?

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Progetto senza titoloLe aziende sanitarie pubbliche che siano le ASL, ASST, IRCSS o servizi territoriali devono stipulare un'assicurazione per il dipendente e coprire anche le eventuali trasferte.

Questo aspetto è una sicurezza per l'infermiere che sempre di più come i medici può essere soggetto a ricorsi da parte dei pazienti che possono lamentare lesioni da indennizzare.

Il CCNL Sanità è adottato da tutte le aziende sanitarie pubbliche e da qualche azienda sanitaria privata che presta servizi pubblici.

Sapere che c'è una copertura assicurativa è utile soprattutto quali clausole introduce, clausole che devono essere compatibili con quanto previsto nel CCNL a cui il datore di lavoro si deve attenere.

Inoltre, sapere quale polizza adotta il proprio datore di lavoro può essere utile agli infermieri per comprendere se è utile e necessario avere un ulteriore polizza assicurativa sulla responsabilità professionale.

L'art.86 del CCNL  2019-2021 del Comparto Sanità evidenzia gli obblighi del datore di lavoro ma anche le attenzioni che il dipendente deve avere per usufruire della copertura assicurativa.

Art. 86 Coperture assicurative per la responsabilità civile

  1. Le Aziende o Enti garantiscono con oneri a proprio carico, un’adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dipendenti del presente comparto, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 88 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
  2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1.
  3. Le Aziende ed Enti rendono note ai dipendenti, con completezza e tempestività, tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1 con le modalità previste dall’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
  4. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto del dipendente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio.
  5. La polizza di cui al comma 3 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
  6. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui ai commi 4 e 5, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
  7. I massimali delle polizze di cui al comma 6 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
  8. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
  9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 25 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4. 1999 (Copertura assicurativa). 

Attenzione, sopra scrivo sempre infermieri perchè essendo che il sito si chiama InfermieriAttivi i lettori a cui mi rivolgo sono infermieri, però il CCNL è chiaramente rivolto a tutti i lavoratori del comparto sanità.

La copertura assicurativa quando decade?

Se la polizza assicurativa prevista dal CCNL decade il dipendente non è più coperto da un'eventuale ricorso per danno che il paziente reclama.

Vero che il paziente può essere portato ad un ricorso dai referti e dalla volontà di avere un rimborso economico e che molte volte perda il ricorso semplicemente perchè non gli è stata chiarita la differenza fra complicanza ed errore medico sanitario.

Ma comunque se la polizza assicurativa decade l'infermiere è tenuto a sostenere tutte le spese di perizie e processo da solo. L'unica situazione in cui viene a decadere la polizza è in caso di ipotesi di dolo o colpa grave.

L'ipotesi di dolo o colpa grave da chi è decisa?

Il datore di lavoro potrebbe rilevare delle informazioni e decidere di non procedere con la copertura assicurativa.

Forse è la condizione più favorevole, ma solo se si ha una polizza assicurativa propria che copre la colpa grave e consenta di avere una difesa con risorse economiche adeguate. In caso di vittoria poi sarà un problema fra assicurazioni chi risarcirà cosa.

Il problema è serio, se è il giudice che con la sentenza, dopo che c'è stata una difesa "d'ufficio" se arriva un verdetto di dolo o colpa grave, in questo caso il datore di lavoro dell'Azienda Sanitaria ha l'obbligo di rivalsa per tutte le spese sostenute e il risarcimento sarà poi a carico dell'infermiere/dipendente.

 

Foto di Leeloo Thefirst: https://www.pexels.com/it-it/foto/notebook-calendario-medicina-lettere-7163955/