L'incarico: un aumento di stipendio, opportunità o confusione?

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aranIl nuovo CCNL sanità 2016-18, dopo 10 anni di inflazione doveva vedere aumenti dal 10 al 15% da aggiungere agli arretrati. Il nuovo CCNL ha una voce che può portare aumenti che vanno da un minimo di 1678 euro ad un massimo di 12.000 euro/anno.

Gli incarichi possono essere assegnati al personale a partire dal livello D.

All'interno del CCNL per i lavoratori di livello D, compresa l'area amministrativa sono previsti degli incarichi, che hanno una differenza retributiva da 12 a 923 euro/mese.

L'incarico ha delle caratteristiche:

  • l'incarico è deciso dall'azienda,
  • l'indennità non è cumulativa, si possono avere più incarichi ma non più indennità,
  • l'incarico può cessare, per volonta del dipendente che fa una progressione di carriera, o per volontà dell'azienda.

Il Capo II del CCNL Sanità 2018-2018 introduce con l'Art. 14 ila definizione degli incarichi, che riporto:

1-Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:

- Incarico di organizzazione;

- Incarico professionale

Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi in relazione ai diversi ruoli di appartenenza sono quelli descritti negli articoli seguenti.

2. Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.

3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL.

Gli articoli successivi nel CCNL descrivono meglio gli incarichi che si possono riassumere in:

incarico di organizzazione: è quello che include il coordinatore e per la funzione di coordinamento è richiesto il master di coordinamento, mentre per ulteriori incarichi è necessaria un'anzianità di 5 anni al livello D e avere la laurea magistrale specialistica,

incarico professionale: si suddivide in professionista specialista (con master) e professionista esperto (corsi formativi regionali);: sono previsti e specificati nell'Art. 16 Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior.

L'incarico comporta una retribuzione aggiuntiva per il dipendente tutti i soldini che arriverebbero devono avere un finanziamento e quello degli incarichi è previsto dall'Art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi", che però evidenzia come in questo fondo siano presenti i soldi destinati a diverse voci come:

le risorse del precedente “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”;

le risorse del precedente “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”.

La presenza di un unico fondo realizzato con i fondi destinati a diverse voci potrebbe portare in caso di errori di valutazione economica a fare pressioni per disincentivare il pagamento di una o dell'altra voce,  creando un delicato equilibrio economico che si potrebbe ripercuotere sullo stipendio del  lavoratore.

L'affidamento degli incarichi dovrebbe essere affidato dall'azienda come specificato nell'Art. 19 "Conferimento, durata e revoca degli incarichi di funzione", che decide i criteri e bandisce un avviso, l'incarico così definito ha una durata di 3 anni rinnovabile fino a 10.

Cosa succederà agli incarichi già assegnati e a quelli che verranno assegnati?

Quell'articolo che dà un termine agli incarichi non è chiaro se riguardi solo quelli che verranno assegnati o quelli che sono già stati assegnati, se verrà realizzato  un sistema di rotazione per tutti o se si farà finta di niente, il rischio è di creare un trattamento diversificato fra dipendenti della stessa azienda.

Non è chiaro se per un incarico specialista con master l'azienda lo destinerà a tutti i potenziali candidati, ad esempio a tutti gli infermieri di area critica con un master oppure se farà un bando per assegnarlo ad un numero ristretto.

 L'incarico professionale esperto può essere proposto dall'azienda agli infermieri che hanno le caratteristiche previste nel comma 8:

8. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’aver acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni.

Il CCNL recita:"competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali" i corsi per i lavoratori rientrano fra quelli di formazione continua ed anche i corsi ECM rientrano in un concetto di formazione continua, quindi i corsi ECM accreditati in regione sarebbero utili per promuovere un avviso per un incarico professionale esperto?

A mio parere, magari sono io che non capisco, il CCNL non è molto chiaro, ma soprattutto ignora l'esperienza di reparto, che non viene minimamente citata nel c. 8.

La formazione altamente specialistica oggi è molto diversificata e realizzata da diversi enti, come Aziende Sanitarie, Università, Regioni e Associazioni. Ci sono corsi simili a master o corsi che in seguito sono stati tramutati in master, case managment, infermiere stomista, infermieri che impiantano cvc ecc. che consentono di acquisire le medesime competenze/capacità tecniche.

La realizzazione di un infermere esperto potrebbe diventare un'operazione complessa che richiederà anni per veder nascere un accordo azienda sanitaria, regione e sindacati, che solo in pochi casi a livello nazionale potrebbe avere forza e competenze tecniche per la realizzazione dello stesso.

Il valore economico di un incarico varia da un minimo di 129 a un massimo di 923 euro/mese e potrebbe rappresentare un aumento di stipendio importante rispetto a quanto dato dal CCNL stesso.

La scelta di un CCNL Sanità con un linguaggio semplice si apre ad un testo che si presta a diverse interpretazioni e le singole realtà aziendali hanno capacità progettuale amministrativa molto diversa, come anche i sindacati locali hanno una forza di persuasione molto diversa con il risultato di una frammentazione retributiva sempre più evidente.

La frammentazione riguarderà anche le compentenze infermieristiche ed alla fine differenzierà molto i sistemi sanitari regionali.

Le regioni che vogliono far evolvere la professione infermieristica avranno la possibilità di progredire senza attendere le altre, questo farà si che gli infermieri diventino il fulcro per una sanità che vuole essere all'avanguardia.

Approfondimenti:

CCNL Sanità 2016-2018