Crediti ECM, cosa dice l'accordo Stato-Regioni 2017

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cogeaps logo 640Il mese scorso è stato pubblicato l'accordo Stato-Regioni, il primo punto dell'articolo 1 indica la formazione continua dei professionisti sanitari come espressione del valore fondamentale della tutela della salute.

L'articolo che riguarda i crediti ECM ne definisce anche come controllare la corretta l'acquisizione dei crediti attraverso i siti istituzionali e gli ordini/collegi ma dal lato pratico c'è una burocrazia con doppioni di attività.

Il titolo III va dall'articolo 30 fino al 36 ed entra nello specifico della gestione dei crediti ECM, dal rilascio dei crediti che spetta al provider, dalla conservazione dei dati che è gestista e consevata da Co.Ge.A.P.S. 

Interessante la comparsa di un attestato dei crediti che deve essere rilasciato dai collegi che si rivolgono a Co.Ge.A.P.S a cui gli iscritti possono rivolgersi, quindi perchè non ci possiamo stampare da soli l'attestato.

L'attestato che funzione avrebbe?

Gli articoli non lo dicono dato che per i concorsi si può fare l'autocertificazione, potrebbe servire a richiesta di un ptenziale datore di lavoro, ma non so che senso avrebbe.

Forse ce lo spiegheranno in seguito

TITOLO III

I CREDITI

Art. 30 (Misurazione della formazione continua)

1. Il compimento delle attività formative disciplinate dalla normativa vigente è misurato mediante crediti formativi.

Art. 31 (Crediti formativi)

1. I criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività E.C.M., costituiscono allegato al presente Accordo. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri sistemi ai suddetti criteri entro il 31 dicembre del 2017. Eventuali modifiche a tali criteri, nonché i relativi termini di adeguamento, saranno approvati dalla Commissione nazionale in condivisione con il C.T.R..

2. La Commissione nazionale stabilisce il numero di crediti da conseguire nel triennio formativo.

Art. 32 (Riconoscimento dei crediti)

1. Il professionista sanitario consegue il diritto al riconoscimento dei crediti formativi con il superamento positivo delle verifiche finali, laddove previste dal Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi E.C.M., degli eventi erogati dai provider e con il compimento delle attività formative consistenti nell’attività di formazione individuale.

2. Fuori dai casi di formazione individuale, il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ad eventi è consentita esclusivamente ai provider secondo la disciplina prevista dalla Parte IV.

Art. 33 (Anagrafe dei crediti)

1. I crediti individuali maturati dai professionisti sanitari sono registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono dotarsi di propri sistemi anagrafici, aggiuntivi e non alternativi all’anagrafe nazionale.

3. Per la registrazione dei crediti, il provider trasmette i dati tramite traccia elettronica comune all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S. I provider regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà, previo accordo con i rispettivi enti accreditanti, di delegare la Regione o la Provincia autonoma alla trasmissione dei report delle partecipazioni E.C.M. al Co.Ge.A.P.S., fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui al seguente art. 73.

4. L'ente accreditante si interfaccia con il Co.Ge.A.P.S. per verificare l'allineamento automatico delle informazioni relative alle partecipazioni e alle docenze, in modo da avere informazioni aggregate identiche in entrambi i sistemi.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno la possibilità di interfacciarsi con il Co.Ge.A.P.S., per avere le informazioni aggregate relative all’obbligo formativo E.C.M. e al soddisfacimento dello stesso per i professionisti dipendenti e convenzionati del sistema sanitario.

6. Fermo restando l’obbligo di utilizzo della traccia elettronica comune, eventuali modifiche alla traccia possono avvenire solo a seguito di accordo tra Commissione nazionale e C.T.R. e salva, in ogni caso, la previsione di un congruo tempo di adeguamento.

Art. 34 (Attestati E.C.M.)

1. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato E.C.M. dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati.

2. La consegna dell’attestato è preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo.

Art. 35 (Certificazione dei crediti)

1. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e la certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio.

2. Competenti al rilascio della certificazione sono:

a) per i professionisti esercenti una professione regolamentata e ordinata tramite Ordini e Collegi, i relativi Ordini e Collegi;

b) per i professionisti esercenti una professione regolamentata e non ordinata tramite Ordini e Collegi iscritti ad una Associazione professionale, la relativa associazione;

c) per i professionisti esercenti una professione regolamentata non ordinata tramite Ordini e Collegi e non iscritti ad una delle associazioni maggiormente rappresentative, la Commissione nazionale.

3. Gli Ordini, i Collegi, le rispettive Federazioni nazionali e le Associazioni professionali non possono certificare crediti ai professionisti reclutati di cui all’art. 80 oltre il limite massimo di un terzo dei crediti formativi da maturare nel periodo formativo di riferimento.

4. Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal Co.Ge.A.P.S.

5. Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

6. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 36 (Formazione dei liberi professionisti)

  1. Per i liberi professionisti, la Commissione nazionale può prevedere deroghe, debitamente motivate, sulle modalità di acquisizione dei crediti.  

E' possibile scaricare tutto il documento (2017 Accordo stato regioni in tema di ECM)