Mansioni superiori, quando si ha diritto alla retribuzione superiore?

Pin It

L'infermiere si può trovare a ricoprire incarichi di coordinamento per periodi più o meno lunghi perchè il posto del coordinatore si reca vacante per i motivi più diversi.

Svolgere attività di livello superiore per periodi più o meno lunghi da diritto a determinate condizioni economiche è un aspetto determinato dal CCNL Sanità con un articolo specifico.

 

Mansioni superiori

(art. 28 CCNL del 07/04/1999)

1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 del d.lgs n. 165 del 2001 per la parte demandata alla contrattazione.


2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori”:

a. all’interno delle categorie B e D, le mansioni svolte dal dipendente di posizione iniziale nel corrispondente profilo del livello super secondo la declaratoria riportata nell’Allegato 1(pag. 187) della presente Raccolta;

b. all’interno delle categorie A e C, le mansioni svolte dal dipendente nella posizione iniziale della categoria immediatamente superiore.

c. le mansioni svolte dal personale collocato nel livello Bs della categoria B, nel livello iniziale della categoria C.


3. Non sono mansioni immediatamente superiori

quelle svolte in sostituzione di un dipendente appartenente alla medesima categoria ed allo stesso livello ma collocato in una fascia economica della progressione orizzontale superiore a quella di appartenenza.


4. Il conferimento delle mansioni superiori

di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:

a. vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviatele procedure per la copertura del posto vacante;

b. sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.


5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato

mediante le procedure stabilite da ciascuna amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri definiti previa consultazione dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2(pag. 21) (Composizione delle delegazioni) del CCNL 7 aprile 1999, che tengono conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori di cui al presente articolo entra in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.


6. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici

iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni …omissis28…, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento.


7. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001.


(art. 41 CCNL 7/4/1999)

3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell’entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall’art. 28 comma 4 saranno valutate - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché in modo non esclusivo.


Tratto dall'ultimo aggiornamento del sito aranagenzia.it Sanità -Raccolta sistematica 1,5 MB