Illegittima la legge regionale libera professione in Liguria

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gazzetta ufficialeN. 54 SENTENZA 24 febbraio - 31 marzo 2015 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Servizio sanitario regionale - Personale che esercita professioni sanitarie diverse da quelle mediche - Attivita' professionale intramuraria. - Legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni», artt. 1, 2 e 3. - (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 8-4-2015)  

 

ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e  3 della legge della  Regione  Liguria  31  marzo  2014,  n.  6  recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita'  professionale  da parte del personale  di  cui  alla  legge  10  agosto  2000,  n.  251 (Disciplina delle professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecnichedella riabilitazione, della  prevenzione  nonche'  della  professione ostetrica), e successive modificazioni e integrazioni», promosso  dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  30 maggio-4 giugno 2014, depositato in cancelleria il 5 giugno  2014  ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2014. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nell'udienza pubblica  del  24  febbraio  2015  il  Giudice relatore Paolo Maria Napolitano; 
    uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli  per  il  Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Emanuela  Romanelli  per  la Regione Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto .... LINK
 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 31 marzo 2014, n. 6 recante «Disposizioni in materia di esercizio di attivita' professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI


Il testo completo dalla Gazzetta Ufficiale LINK

Il testo della legge Regionale 31 marzo 2014, 6Legge Regionale 31 marzo 2014, 6