Qual'ora sia considerato "colpevole", deve rimborsare le spese legali all'Azienda, e se invece il dipendente prende un proprio legale ha diritto ad essere rimborsato dalla propria azienda?
Piccole domande di quelle che non vorremmo mai essere nella condizione di porci, però sapere è il primo passo per non avere sorprese.
Nel sito dell'ARAN ho trovato questa interpretazione che rende l'idea di cosa accade se l'azienda da la tutela legale e si perde con dolo o colpa, l'Azienda può avere il rimborso delle spese legali dal dipendente che nel frattempo pensa debba sostenere anche quelle della controparte.
Lo stesso testo spiega però che il dipendente può avere il proprio legale e se vince la causa può avere il rimborso delle spese legali.
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In quali casi i dipendenti hanno diritto alla tutela legale?
La materia del patrocinio legale dei dipendenti è regolata dall’art. 26 del CCNL integrativo comparto del 20.9.2001 e dagli artt. 25 dei CCNL aree dirigenziali del 8.6.2000 i quali – in maniera estremamente chiara - prevedono che l’Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile (contabile, solo per la dirigenza) o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente/dirigente da un legale.
Ove il dipendente sia condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti con dolo o colpa grave, l’Azienda provvederà a farsi rimborsare dal dipendente medesimo tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa (comma 3 artt. citati).
Nel caso in cui (comma 2 artt. citati) il dipendente nomini (previa tempestiva comunicazione all’Azienda) un legale di sua fiducia in sostituzione o a supporto di quello individuato dall’Azienda medesima, potrà da quest’ultima essere rimborsato delle spese legali sostenute (nei limiti previsti nel comma stesso) nel caso di conclusione favorevole del procedimento. In tale ipotesi sembra alla scrivente Agenzia che non possa che trattarsi di conclusione definitiva del procedimento (sentenza di assoluzione passata in giudicato) in analogia con quanto previsto nel caso di condanna sopra descritto.
Ciò non toglie che l’Azienda potrà decidere di rimborsare le spese legali fin dall’inizio del procedimento salvo poi recuperare le stesse dal dipendente in caso di condanna di quest’ultimo.
Tratto da:
© ARAN
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
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