Il coordinatore deve partecipare agli avvisi di incarico e non sarà per più di 10 anni?

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aranIl nuovo CCNL del 2018 ha trasformato la posizione del Capo sala/coordinatore in incarico di coordinamento che richiede la partecipazione ad avvisi con rinnovi triennali ed una durata massima è di 10 anni.

L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) per garantire un'applicazione del CCNL uniforme pubblica delle interpretazioni rispondendo a domande specifiche.

La domanda posta all'ARAN è:

Il personale già titolare sia dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 21 del CCNL del 21.5.2018 sia dell’incarico di coordinamento, deve comunque, partecipare ai nuovi avvisi di selezione indetti dall’Azienda per il conferimento degli incarichi di funzione previsti dal  medesimo CCNL al fine di poter proseguire nell’esercizio delle proprie funzioni?

La risposta ufficiale è stata:

E’ necessario, in primo luogo, chiarire che il CCNL siglato il 21 maggio 2018 all'art. 21 ha voluto preservare l'indennità di coordinamento permanente, seppure ormai ad esaurimento, già prevista dall'art. 10, commi 2,3 e 5 del CCNL del 20.9.2001(II biennio) con la precisazione che la medesima è assorbita dall'indennità d'incarico relativa all'eventuale conferimento di  una  degli   incarichi  di funzione previsti dal CCNL 2016-2018.

In base poi all'art. 16 dello stesso CCNL del  21.5.2018, i titolari dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del CCNL 21.5.2018, appartenenti al ruolo sanitario e inquadrati nella categoria D (ivi incluso il livello economico  DS) senz'altro, qualora siano in possesso dei relativi requisiti, possono, su domanda, partecipare ai nuovi avvisi di selezione per il conferimento della funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 che, come si legge al comma 4, "...è confermata e valorizzata all'interno della graduazione dell'incarico di organizzazione, anche in relazione all'evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all'esperienza e professionalità eseguite".

Pertanto, il medesimo CCNL non ha modificato quanto già previsto per l'esercizio della funzione  di coordinamento dal previgente CCNL ed, in particolare, la necessità del possesso dei requisiti di cui all'art.6, commi 4 e 5, della legge 43/2006, requisiti peraltro relativi alle professioni sanitarie.

In ordine invece agli incarichi di  coordinamento  conferiti  precedentemente all'entrata in vigore del nuovo CCNL, si fa presente che ex art. 23 del CCNL del 21.5.2018 il nuovo sistema degli incarichi deve avere decorrenza dall'entrata in vigore  del  nuovo CCNL. Peraltro, in considerazione della necessità di tempi tecnici, per la concreta messa a regime del nuovo impianto, l'art. 22 dello stesso CCNL ha disposto uno specifico regime transitorio  in forza del quale gli incarichi attribuiti alla data di sottoscrizione del presente CCNL ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione, processo che dovrà avvenire nel minor tempo possibile. Ciò implica che i suddetti incarichi avranno durata fino alla originaria data di scadenza senza rinnovo, fatta salva soltanto una eventuale prorogatio, di natura temporanea, giustificata dalla condizione che l'Azienda o Ente abbia attivato, a far data dalla decorrenza di cui all'art. 23, il processo di istituzione ed assegnazione dei nuovi incarichi di funzione. Si rammenta altresì che, a quest'ultimo proposito, il nuovo CCNL 2016-2018, all'art.5, prevede il confronto quale specifico modello di relazione sindacale.

Si precisa inoltre che qualora, come già illustrato poco sopra, i titolari dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 21 del CCNL 21.5.2018, appartenenti al ruolo sanitario, inquadrati nella categoria D (ivi incluso il livello economico DS) e già titolari di incarico di coordinamento (ai sensi del precedente art. 4 del CCNL del 10.4.2008), partecipino alle nuove selezioni e ne risultino vincitori (in conformità ai criteri selettivi e alle modalità di conferimento dei nuovi incarichi di funzione come formulati dall'Azienda stessa) si realizzerebbe altresì l'assorbimento dell'indennità di coordinamento, di cui all'art.21, comma l del CCNL del 21.5.2018, da parte dell'indennità d'incarico, conferito ex nova, così come previsto dall'art. 21, comma 3, del CCNL del 21.5.2018.

Si segnala infine che l'art. 19, comma 5, prevede che i nuovi incarichi  di  funzione conferiti in  applicazione  del  nuovo   sistema  delineato  dal  CCNL  del  21.5.2018  possano essere rinnovati,  previa  valutazione  positiva,  senza  attivare  la procedura  di  cui  al  comma  3 del medesimo   articolo, per una durata massima  complessiva  di  10 anni

La risposta dell'ARAN porterà a molti cambiamenti ma soprattutto a molte domande come ad esempio:

  • I coordinatori che hanno avuto il coordinamento avendo la laurea magistrale, adesso o prendono un master in coordinamento (anche online) o non potranno essere rinnovati.
  • I coordinatori saranno attribuiti con avvisi interni triennali rinnovabili per massimo 10 anni e poi?
  • Quali saranno i criteri per decidere gli incarichi, per esami, titoli e quale peso si darà all'esperienza già acquisita?
  • Ci sarà un turn-over o verrà favorita la stabilità?

La presenza di tantissimi infermieri con master di coordinamento vedrà una gara ad acquisire nuovi titoli e master per avere quel decimo di punto in più che consente di essere il primo di una graduatoria.

Vedi il  pdf dell'orientamento applicativo

Pagina web orientamento applicativo