Riferimenti normativi delle autocertificazioni di bandi e avvisi pubblici

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Oggi molti concorsi utilizzano i form online per l'invio delle domande, questi form seguono procedure assistite e sono di grande aiuto per fare una domanda corretta e completa, non possiamo dimenticare che fanno riferimento alle normative per l'invio cartaceo, ancora molto in uso, comprendere quelle norme aiuta molto per l'invio di qualsiasi domanda per un concorso o avviso pubblico.

L'invio deve essere effettuato nei termini previsti dal bando, prevede sempre almeno 3 documenti, la domanda, il curriculum e l'autocertificazione, NON si può autocertificare tutto con il curriculum.

Partendo da un pezzo di un bando della Lombardia, inserisco le normative in corsivo così da comprendere meglio quanto poi troverete scritto in tutti i bandi, è possibile scaricare il pdf dell'articolo (LINK).


LA DOMANDA:

Nella domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000,(LINK) devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

1. il cognome e nome;

2. la data, il luogo di nascita e la residenza;

3. il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, o di uno stato membro dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le disposizioni di cui all’art. 7 della l. 6 agosto 2013, n. 97;

4. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5. le eventuali condanne penali riportate, (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6. i titoli di studio posseduti;

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);

8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

10. il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica personale, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 2);

11. il consenso al trattamento dei dati personali come previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’omessa firma della domanda determina l’esclusione dalla procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

E MODALITÀ DELLA AUTOCERTIFICAZIONE:

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compresi eventuali titoli che conferiscano il diritto di riserva, precedenza o preferenza o qualsiasi altra agevolazione nella formazione della graduatoria.


Art. 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R) (3)((21))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

--------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, ha disposto (con l'art. 17, comma 4-quater) che le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 31 dicembre 2016.

 

ARTICOLO 47:

Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)


Ai sensi dell’art. 40 - c. 1 - del d.p.r. n. 445/00, così come modificato dall’art. 15 della legge n. 183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00.


ARTICOLO 40

Art. 40 (L) Certificati 01.

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13)) 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13)) 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento. ------------- AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio".

------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio."


 

Le autocertificazioni verranno accettate solo se redatte con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilità previste dall’art. 76 del predetto d.p.r. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.


ARTICOLO 76

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


 

In dettaglio, devono essere allegati alla domanda:

1. autocertificazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 attestante:

• il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso ed eventuali altri titoli di studio;

• l’eventuale attività lavorativa prestata e quella attualmente in corso;

2. curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato (che non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute relativamente ai titoli di carriera, accademici e di studio). È possibile autocertificare quanto dichiarato nel curriculum tenendo presente che qualora i titoli o le attività lavorative autocertificati non fossero chiaramente descritti o mancassero di elementi essenziali alla valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. In caso di mancata produzione della autocertificazione non sarà valutato ciò che viene dichiarato nel curriculum;

3. eventuali pubblicazioni edite a stampa (prodotte in fotocopia, con contestuale dichiarazione di conformità delle copie agli originali in possesso del candidato)

4....vuoto perchè cerano i rif al bollettino

5. una fotocopia del documento di identità in corso di validità; (obbligatoria, anche nella documentazione inviata via PEC e nell'invio online, altrimenti le autocertificazioni non valgono e la domanda è nulla)

6. dichiarazione di conformità all’originale di eventuali fotocopie allegate alla domanda;

7. elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati.

Si precisa che: − nelle certificazioni o autocertificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761 che recita: «La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni, comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti, in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50%».


 

ARTICOLO 46 dpr 761 20 dicembre 1979

 Art. 46 (Aggiornamento professionale obbligatorio).

- L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto il personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed e' finalizzato: al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilita' del personale e della riconversione funzionale del medesimo; al miglioramento della qualita' del servizio.

L'aggiornamento e' assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro.

La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalita' dello svolgimento avvalendosi della collaborazione delle universita' delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.

L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico organizzativi e di medicina legale e del lavoro e' attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita' e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'aggiornamento del personale sanitario dipendente puo' essere effettuato anche nell'ambito delle attivita' di aggiormanento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiormaneto professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente.

La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.

In molti concorsi viene chiesto se ricorrono o non ricorrono le condizioni dell'articolo sopra citato, una dichiarazione doppia e superflua, dato che se si presenta il curriculum con i corsi frequentati ed autocertificati.

Nella domanda di concorso io ho sempre indicato che NON ricorrono le condizioni dell'articolo, perchè indicando che ricorrono, vuol dire che si deve applicare l'articolo e avere una riduzione dell'anzianità.


 

In caso positivo, la certificazione o l’autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;

− le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi vari devono indicare con precisione: ente organizzatore, argomento, anno di svolgimento, durata, eventuali esami sostenuti, caratteristiche della partecipazione (uditore, relatore, docente);

− la documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge o non autocertificata conforme all’originale è priva di efficacia. Non è ammessa la produzione di titoli o documenti dopo il termine fissato per la presentazione delle domande.

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio i requisiti di tutto quanto autocertificato

 

Concludo:

Nei bandi le dichiarazioni finali della descrizione dell'invio della domanda hanno sempre due punti, l'amministrazione non risponde di nulla se la domanda è incompleta o se si prede per strada, inoltre l'amministrazione viene autorizzata a fare delle verifiche ed in caso di dichiarazioni palesemente mendaci fare denuncia per falso.

La domanda deve essere fatta con serenità, io mi ricordo ancora il panico che avevo quando facevo le prime domande di concorso, piccoli errori nella domanda possono capitare, è a discrezione della singola commissione chiamare a casa il candidato per spiegazioni, mi è capitato in un concorso a Padova, è capitato a miei colleghi per altri concorsi.

L'articolo è un poco lungo spero sia utile lo stesso, se vuoi guardarlo in seguito si può scaricare il pdf (LINK).

 

DPR 445 del 28 dicembre 2000,(LINK)