Sentenza demansionamento, rimborso di 15.000 euro per un infermiere e gli altri?

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Il tema demansionamento è molto radicato e tollerato, un infermiere ha detto no ed ha portato la propria ASL davanti al giudice del lavoro e il giudice del lavoro gli ha dato ragione.

Leggendo la sentenza il giudice riconosce che le attività dell'OSS eseguite regolarmente dall'infermiere sono motivo di demansionamento che quindi è meritevole di un risarcimento. Nella sentenza il giudice definisce bene cosa può essere un demansionamento e quando le stesse attività non lo sono.

Il riconoscimento del danno da demansionamento è stato dell'ordine del 6% della retribuzione lorda dei 7 anni motivo del processo, potrebbe essere una cifra che oscilla dai 10.000 ai 20.000 euro.

Questa sentenza è una lettura interessante perchè il collega che chiama in giudizio l'ASL non riferisce assegnazioni particolari, ma quello che è il suo lavoro quotidiano, che gli è stato pianificato.

La prima cosa che emerge è che il giudice deve decidere se procedere, la difesa fa presenti due fatti:

la dichiarata carenza di OSS, che dovrebbe giustificare tutto, in realtà tutti sappiamo che se mancano gli OSS è solo per mancanza di assunzioni e quindi un risparmio per l'ASL e l'impossibilità a procedere con un organizzazione diversa.

l'impossibilità da parte dell'infermiere di definire un periodo certo, sul quando è iniziato il demansionamento, non si sa.

La difesa presenta due punti che sono rigettati, al giudice non è importato nulla e procede in giudizio, perchè il ricorso è fondato su solidi presupposti.

«Le attività per cui l'infermiere chiede di essere riconosciuto demansionato sono tutte le attività domestico alberghiere e di igiene del paziente a cui l'infermiere era tenuto a sopperire per mancanza dell'OSS.»

 

Molto interessante il fatto che più volte si richiama che l'infermiere era da solo nel turno di notte, senza OSS, quindi inevitabilmente demansionato.

L'ASL di Brindisi era poi in una posizione indifendibile, dato che non aveva assunto degli OSS, figura prevista dalle delibere regionali per quel reparto in un minimo di 3 unità, situazione anche dichiarata dalla direzione stessa.

Insomma una situazione di assenza degli OSS che essendo nota alla direzione, rispondeva al ricorrente, pazienza, siete infermieri, fate voi.

La sentenza chiarisce in modo semplice quando NON si tratta di demansionamento, ovvero se è un attività occasionale e residuale.

La sentenza riconosce che il collega era demansionato perchè svolgendo le notti senza OSS, lavorando in un reparto senza OSS/OTA rientrava appieno nella condizione in cui era presente un prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione.

I colleghi dell'ASL di Brindisi potrebbero fare ricorso ed in pochi anni vedersi riconosciuto un risarcimento per il demansionamento, vista la situazione già documentata.

La sentenza del giudice del lavoro di Brindisi, per ignoranza mia la prima che leggo, è interessante, dato che richiama la costanza delle attività.

Visto che il turno notturno per il turnista rappresenta quasi metà del monte ore mensile, se non c'è l'OSS di notte teoricamente tutti quelli che lavorano in reparti di medicina o dove sono pianificate attività di rifacimento letti con turni notturni avrebbero diritto di fare ricorso?

La sentenza è scaricabile dalla sezione Downloads (LINK)