Il Demansionamento dell'infermiere

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pexels muskan anand 3934328Un argomento difficile da affrontare è il demansionamento, anche se in parole semplici si riferisce ad un attività di mansioni inferiori per le quali siamo regolarmente retribuiti.

E a questo punto sorgono diverse domande, quali sono le mansioni inferiori che l'infermiere non può fare, che risarcimenti spettano, che cosa si può fare per opporsi...

La questione è difficile il nostro codice deontologico prevede che:

Articolo 49

L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.

Quindi come infermieri possiamo fare di tutto?

La risposta è NO.

Il nostro codice deontologico definisce il nostro campo d'azione ma poi ci spostiamo in un ambito lavorativo che ha dei precisi livelli retributivi definiti dal CCNL.

Quindi se un infermiere è assunto come D o come DS e svolge l'attività di OSS è un demansionamento a me il ragionamento sembra semplice, perchè assunto a uno stipendio per fare, agire e pensare, ma come me ci sono altri lavoratori che hanno il loro contratto il loro livello e uno non si sposta a piacere così per fare.

La scelta è poi personale?

Il demansionamento si realizza anche per un attività transitoria ma la scelta di agire per compensare e personale e sotto la responsabilità propria così come anche il fare "ricorso" è personale, dato che il CD lo prevede e che un eventuale ricorso potrebbe non prevedere rimborsi ma solo una perdita di tempo.

La sentenza della cassazione riporta:

Con la sentenza n.14552/2012 la Cassazione ha stabilito che la breve durata del periodo di dequalificazione del dirigente non incide sulla qualifica dirigenziale.

Ne consegue che non può essergli riconosciuta la tutela prevista dall'art.18 dello Statuto del Lavoratori.

Resta confermato che la normativa di legge limitatrice dei licenziamenti trova applicazione con riferimento ai soli pseudo dirigenti, cioè coloro che non rivestono funzioni dirigenziali alla stregua delle declaratorie collettive. Sent. Cass. lavoro n. 14552 del 17/08/2012

Resta però nella scelta personale l'attivazione dei sindacati che proprio per il contesto storico di tagli indiscriminati devono avere la consapevolezza dei cambiamenti all'interno del luogo di lavoro, come infermieri abbiamo dei sindacati di categoria molto attivi ed attenti Nursind, NursingUP, e pronti ad intervenire.

Il demansionamento avviene nell'ambito del contratto, che sposta che ordina all'infermiere a livello D  verso le attività svolte da livelli inferiori.

Questo è capitato a Lucca dove il dirigente lo ha scritto nero su bianco l'affermazione:

che le operazioni di sanificazione dell'unità del paziente e di strumenti elettromedicali, debbano essere effettuate, in mancanza di altri operatori preposti, dall'infermiere.

Uno scritto che e ha scatenato i sindacati anche perchè presuppone che l'infermiere fino ad allora non avesse altro da fare e che gli operatori mancanti non saranno sostituiti.

Ma la domanda nel forum sorge spontanea, perchè non è stato scritto verso la coordinatrice o verso i Medici, forse non sono stipendiati dall'ASL anche loro?

La domanda resterà senza risposta.

Il  demansionamento è un termine che su wikipedia non trova ancora una buona definizione, attualmente è definito come:

Il demansionamento è una pratica di mobbing consistente nell'assegnazione di mansioni[1] inferiori rispetto alla qualifica di appartenenza del lavoratore, ma anche nel non assegnare alcuna mansione.

La definizione di wiki è un po estremistica ma può capitare.

Per la maggioranza degli infermieri il demansionamento non dovrebbe accadere, abbiamo un CCNL nazionale che definisce un livello retributivo proprio per le nostre attività e definisce anche livelli inferiori (retributivi) che hanno proprie attività specifiche.

Poi siamo tutelati dal codice deontologico a cui i coordinatori e i dirigenti dovrebbero ispirarsi:

Capo V

  • Articolo 41 L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'équipe.
  • Articolo 42 L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.
  • Articolo 43 L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogni abuso o comportamento dei colleghi contrario alla deontologia.
  • Articolo 44 L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività professionale.
  • Articolo 45 L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori.

I dirigenti infermieristici in quanto tali sono iscritti al collegio IPASVI e quindi sono loro i primi che per il Capo V hanno come mandato la valorizzazione dell'infermiere.

Ma oggi siamo in una situazione critica da un lato abbiamo tagli indiscriminati e questo può portare a scelte discutibili.

Il cambiamento è poi anche nella direzione di far crescere la professione per cui la FN è al lavoro da tempo e che si scontra con poteri forti.

Quindi è necessario scegliere se restare forza passiva o fare quadrato con i sindacati se si segnalano gli episodi se non si discute, se non se ne approfitta per fare una rivalutazione dei nostri diritti professionali e contrattuali continueremo ad essere una parte passiva in un tempo che è in una fase di profondo cambiamento.