Concorso infermieri, prova unica: la novità in arrivo

Pin It

writing 5283739 640Il concorso che ufficializza la prova unica è in arrivo, gli infermieri si troveranno a dover affrontare la sola prova scritta durante lo svolgimento del concorso per infermieri dell'ASST  Lariana.

La possibilità di effettuare una prova unica è prevista dall'articolo 10 del decreto legge  1 aprile 2021, n. 44, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"  pubblicato nella GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021.

Il bando del concorso per infermieri dell'ASST Lariana è stato pubblicato nel BUR Lombardia (n.23 della Serie Avvisi e Concorsi del 9 giugno 2021, riporta:

SI PRECISA CHE, DURANTE IL PERMANERE DELLO STATO DI EMERGENZA E AI FINI DI RIDURRE I TEMPI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, QUESTA AZIENDA SI AVVARRÀ DELLE DEROGHE PREVISTE DALL’ART. 10, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE N. 44 DEL 1° APRILE 2021 E, PERTANTO, LE PROVE D’ESAME RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA CONSISTERANNO NELLA SOLA PROVA SCRITTA. Serie Avvisi e Concorsi n. 23 - Mercoledì 09 giugno 2021 – 108 – Bollettino Ufficiale LA COMMISSIONE, PERTANTO, DISPORRÀ UNICAMENTE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLA PROVA SCRITTA (PUNTI 21/30) E AI TITOLI (PUNTI 30).

Il concorso per la prova unica diventa sicuramente più economico e più veloce, ma se riflettiamo e confrontiamo i punteggi con il sistema precedente, c'è un vero vantaggio?

I punteggi del concorso senza lo stato d'emergenza  sono ripartiti in questo modo:

  • 30 punti per i titoli;
  • 70 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

  • 30 punti per la prova scritta;
  • 20 punti per la prova pratica;
  • 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

  1. titoli di carriera: punti 15;
  2. titoli accademici e di studio: punti 2;
  3. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
  4. curriculum formativo e professionale: punti 10.

La valutazione della sola prova scritta con un massimo di 30 punti di fatto penalizza i giovani che potrebbero acquisire punti con le prove, a favore di chi ha avuto il tempo di progettare un curriculum.

Inoltre di fatto si toglie la sola prova orale, perchè molte aziende facevano già le due prove lo stesso giorno e per il candidato era come farne una.

La prova orale di solito è una selezione importante per le aziende che guardano in faccia il candidato e possono valutarne la capacità di comunicare di persona.

Il concorso dell'ASST Lariana introduce un'altra novità.

Alle solite spese di concorso a cui il candidato deve sopperire, si aggiunge la richiesta di un tampone molecolare o di un test rapido negativo, fatto entro 48 ore, ovviamente da fare a spese proprie.

Test che è relativamente inutile dato che il giorno del concorso l'azienda darà una mascherina FFP2 ai partecipanti, quindi la protezione è il massimo.

Il bando è nel BUR Lombardia serie avvisi e concorsi LINK.

Art. 10. Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

Decreto legge  1 aprile 2021, n. 44, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"  pubblicato nella GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021.

Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b) , nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c) , dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a) .

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 -quinquies , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All’attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell’amministrazione penitenziaria e dell’amministrazione della giustizia minorile e di comunità»; b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell’amministrazione penitenziaria e dell’esecuzione penale minorile ed esterna».

11. All’articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».