Infermiere a tempo parziale e la reperibilità

time
Pin It

L'infermiere può chiedere la riduzione dell'orario settimanale e avere un tempo parziale secondo tre modelli: verticale, orizzontale e misto; questo comporta che dove è prevista la copertura delle reperibilità ci si debba adattare.

La premessa è che il proprio ospedale consenta il tempo parziale e la questione a cui vuole rispondere l'ARAN è se si è esclusi dalle reperibilità.

Il part-time nel CCNL Sanità è indicato all'art.74 comma 2:

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

  • orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
  • verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
  • misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).

Quando si lavora in reparti/servizi che prevedono la pronta disponibilità o reperibilità, essendoci tre tipologie di orario che non sono equivalenti la risposta dell'ARN è stata:

Come si applica la disciplina che regola il servizio di pronta disponibilità, di cui all’art. 44 del CCNL comparto sanità 2019-2021, a personale dipendente con rapporto a tempo parziale di cui all’art. 74 del medesimo CCNL?

Ai sensi dell’art. 74 comma 5 del CCNL 2019-2021, il personale del comparto a tempo parziale verticale assicura (quindi senza il previo consenso) per intero le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni nei periodi di servizio anche in giornate diverse da quelle relative all’orario di lavoro concordate.

Il successivo comma 6 dell’art. 74 precisa che:

  • al suddetto personale si applica l’art. 44 (servizio di pronta disponibilità) del medesimo CCNL per quanto attiene la remunerazione e il limite massimo mensile di sette turni;
  • le prestazioni rese a seguito di chiamata in pronta disponibilità sono svolte oltre l’orario di lavoro concordato, esse soggiacciono ai limiti quantitativi per l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare (art. 75, comma 2) e, in ogni caso, non possono superare il limite di n. 102 ore annue individuali.

 

Foto di TaniaRose da Pixabay