Infermieri e tempi di vestizione: CCNL Sanità contro Corte di Cassazione

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Art 43 infermieri vestizione svestizioneIl CCNL Sanità firmato affronta il tema del cambio divisa ed è incapace di essere chiaro andando contro una recente sentenza della corte di cassazione. 

Se dal punto di vista di chi fa l'impiegato il cambio divisa non è un problema, per chi copre i turni h24 il cambio divisa è un tempo molto variabile a seconda del luogo di lavoro.

La sentenza della Corte di Cassazione sul cambio divisa l'ha condivisa l'ARAN che recentemente ha firmato il CCNL Sanità 2019-2021.

La sentenza per esteso nella copia condivisa usa dei termini tecnici, che sono ben riassunti da ARAN LINK e il testo della loro pagina riporta:

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all’ingresso e la svestizione prima della timbratura all’uscita non può determinare l’estraneità dell’operazione rispetto all’ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l’inclusione nel tempo di lavoro.  con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario.

Per gli infermieri che lavorano h24 il senso è che se l'orario è 7-13.30, l'infermiere che inizia il turno timbra alle 7, si va a cambiare e va in reparto, di conseguenza l'infermiere di smonto notte dà le consegne e deve andarsi a cambiare e timbrare nell'orario indicato per il suo turno, che potrebbe essere le 7.30.

Il momento del cambio per il giudice di cassazione deve essere ricompreso entro il tempo lavorativo 9306 2022 cass.pdf.

Il giudice prende in considerazione 15 minuti, ma il tempo è molto variabile perchè dipende dalla struttura in cui si lavora, se lo spogliatoio è subito sotto il reparto, prendi l'ascensore e sali, se hai lo spogliatoio a 1 km perchè sei in un ospedale esteso come una città la situazione è diversa.

Quanto è incidente il tempo divisa per un infermiere che lavora su turni?

Il giudice della Cassazione considera 15 minuti, per il caso in discussione, che vuol dire 30 minuti a turno, ovvero 9 ore al mese quando si lavora sul turno a 5.

Questo rende l'idea del perchè il datore di lavoro cerca di prendersi quel tempo portando l'infermiere in reparto e lasciando che il cambio divisa sia a carico dell'infermiere dipendente.

Gli altri lavoratori del CCNL non hanno questo problema, ad esempio gli impiegati sono in borghese o al massimo mettono un camice.

Si è sempre fatto così?

Assolutamente no, decenni fa c'era una sovrapposizione di mezz'ora che consentiva il cambio divisa, poi forse per i tagli di personale, si è iniziato a far girare la voce che per l'orario di lavoro si doveva essere già in reparto.

Voci che hanno governato questo sistema per decenni, ma se guardi il cartellino informatizzato, se devi fare 7-13.30 ovvero 6 ore e 30 minuti, guarda cosa succede timbrando alle 7 e alle 13.30, il cartellino è la voce della verità, ti vengono conteggiate esattamente le ore che devi fare.

Il CCNL 2019-2021 va contro la sentenza della corte di Cassazione?

Il cambio divisa per l'infermiere è appositamente previsto dal nuovo CCNL Sanità all'Art. 43 Orario di lavoro i commi 11-12 e 13 affrontano nello specifico il cambio divisa

11. Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, del ruolo sociosanitario e del profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate(?????), fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, al personale sanitario e sociosanitario sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi e forfettari tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.

13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Il comma 11 sembra chiaro, essendo 10 minuti complessivi per cambiarsi, risultano 5 minuti in entrata e 5 in uscita, non ho capito e ho messo i punti interrogativi quando scrive "purché risultanti dalle timbrature effettuate(?????)" ci dovrebbe essere un'ulteriore timbratura?

Visto che la maggioranza sono infermieri su turni allora hanno scritto il comma 12, probabilmente i diurnisti sono più veloci a cambiarsi, i turnisti hanno ben 15 minuti, però visto che i turnisti hanno 5 minuti in più devono dare anche le consegne.

(Si visto che il testo riporta 15 minuti complessivi, il termine complessivi indica fra tutte le operazioni in elenco ovvero vestizione, svestizione e consegne.)

(Questo CCNL paragona il tempo in cui ci cambiamo i vestiti al tempo in cui vengono date le consegne, un concetto che mi sembra delirante e fa venire un dubbio atroce, ma qualche sindacato l'ha letto prima di firmarlo?)

La sentenza del giudice della Cassazione è un parere importante, ma non fa giurisprudenza e quanto sentenziato vale solo per gli infermieri che hanno fatto ricorso.

Quello che è interessante è che un CCNL Sanità che dovrebbe essere "a norma di legge" stravolge con termini a caso il buon senso di una sentenza.

Ma c'è il comma 13 che potrebbe salvare la situazione dato che quanto previsto dal comma 11 e 12  potrà essere rivisto in sede di contrattazione integrativa.

La contrattazione che i sindacati del tuo posto di lavoro andranno a proporre, ma il problema sarà sempre quello, gli infermieri saranno presenti alle assemblee sindacali?