Il professionista esperto e professionista specialista nella bozza del nuovo CCNL

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aranIl nuovo CCNL, già scaricabile la bozza sul sito dell'ARAN, cambierà definizioni a cui eravamo abituati, sono stati definiti il professionista esperto e il professionista specialista.

L'incarico di infermiere professionista esperto sarà acquisito in seguito a percorsi formativi anche regionali, mentre l'infermiere specialista è anche in possesso del master di I livello. Aggiungiamo anche la funzione di coordinamento che avrà maggiori incarichi chi avrà 5 anni di anzianità e la laurea specialistica.

Se lavori in una terapia intensiva o un reparto ad alta intensità l'argomento infermiere specialista potrebbe interessati molto.

Il nuovo CCNL che adesso è ancora un ipotesi di contratto ed è chiaro che bisognerà attendere sul sito dell'ARAN la versione definitiva, è chiaroparleremo di infermiere professionista esperto ed infermiere professionista specialista, lo trovi scritto in un articolo che porterà a cambiamenti rilevanti nel riconoscimento della professionalità.

Chi passerà a specialità, tutti i possessori di un master o solo alcuni?

Adesso non si riesce a sapere ma è chiaro che ci saranno colleghi con percorsi già scritti e altri che dovranno combattere per costruirli e non rimanere indietro, infatti i colleghi di area critica hanno master di I livello ed una posizione tecnicamente complessa.

Riporto l'articolo 16 dalla bozza del CCNL 2016-2018 (LINK)

Art. 16

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior

1. Per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior gli incarichi di funzione sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti.

2. L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. 

3. L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente.

4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite.

5. Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006. Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità.

6. L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art.6 del D.Lgs. n. 502/92 può essere di “professionista specialista” o di “professionista esperto”. Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per l’esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree prevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.

7. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.

8. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’aver acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari regionali ed attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dalle stesse regioni.

9. Gli incarichi di organizzazione di cui al comma 3, relativi all’unità di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di “professionista specialista” e di “professionista esperto”.

 

La definizione sopra è ancora in divenire perchè ci sarà un gruppo di lavoro e quindi forse se ne potrebbe parlare fra anni, la cosa che manca è capire l'aspetto economico, se è solo un riconoscimento e poi non cambia nulla,