Lavoro occasionale infermieri ed ENPAPI

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pexels anna shvets 3845126Può capitare di pensare qualcosa del tipo, "per pagare meno tasse faccio una prestazione occasionale per un datore di lavoro, se prendo meno di 5000 euro sono a posto con tutti".

Il problema è che quello definito come lavoro occasionale ha una sua nomenclatura e se l'infermiere fa lavoro occasionale deve pagare ENPAPI?

Una bella pagina che spiega i diversi tipi di lavoro occasionale si trova sul sito dell'INPS e riporto:

(circ. 9/04 – circ. 1 M.L.P.S. del 08/01/04 - circ. 18/05 – circ. 41/06)

Malgrado l'espressione "collaborazione occasionale" riservata dalla riforma Biagi alle co-co-co inferiori a 30 giorni ed a 5.000 euro nell'anno solare con lo stesso committente, esse non vanno in alcun modo confuse né con il lavoro autonomo occasionale, né con il lavoro occasionale accessorio, che corrispondono ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diverso regime fiscale e previdenziale.

Lo stesso parametro dei 5.000 euro adottato nelle varie fattispecie assume un valore nettamente differente da caso a caso...

COLLABORAZIONI OCCASIONALI

Le collaborazioni occasionali sono infatti prestazioni che la riforma Biagi ha ritenuto non meritevoli della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000 euro massimi nell'anno solare con lo stesso committente – v. anche Soggetti esclusi); ma sotto il profilo giuridico, e quindi anche previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici (v. Co-co-co/Requisiti).

Pertanto, ai sensi della L. 335/95 istitutiva della Gestione Separata, si iscrivono (oggi come in passato)sempre e comunque alla Gestione, qualunque sia la durata e qualunque sia l'importo. 
Sotto il profilo fiscale inoltre esse sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, il che implica l'applicazione delle stesse norme di definizione della base imponibile (v. Co-co-co/Base imponibile), quale ad es. il principio di cassa allargato.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il lavoro autonomo occasionale concerne invece prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa (v. Co-co-co/Requisiti). 

Sotto il profilo fiscale tali compensi sono qualificati come redditi diversi.
Sotto il profilo previdenziale invece non sono stati assicurati nella Gestione Separata fino al 2003, poiché non contemplati dalla L. 335/95. 
Dal 1° gennaio 2004 sono stati invece assicurati per effetto di altra normae solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tuttii committenti occasionali.

Per ulteriori dettagli v. Lavoratori autonomi occasionali.

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO

La disciplina del lavoro occasionale accessorio si applica infine a prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

Per tali prestazioni il D.Lgs 276/03 ha previsto un meccanismo di tutela assicurativa e previdenziale del tutto innovativo, grazie al sistema dei c.d. buoni lavoro o vouchers.

Per ulteriori dettagli v. Lavoro occasionale accessorio.

 

La pagina di ENPAPI di approfondimento in merito al lavoro occasionale ripota:

 

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE DEI RELATIVI COMPENSI

Nell’ambito delle attività connesse all’avvio delle Gestione Separata ENPAPI, è emersa una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione delle norme regolamentari vigenti, nonché alla corretta interpretazione di alcune di esse.

In particolare, considerato che è pervenuto un significativo numero di richieste di chiarimento in merito all’assoggettamento delle prestazioni c.d. “occasionali”, è opportuno precisare in quali casi questo non sia previsto.

Il tema si pone esclusivamente nei casi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ossia in quei casi in cui, soprattutto per volumi reddituali prodotti, si sia innanzi a valori economici di modesta entità.

Come già chiaramente espresso nella Circolare n. 4 del 2013, l’assoggettamento previdenziale ad ENPAPI è escluso solo in carenza di due requisiti essenziali: l’abitualità e la professionalità della prestazione eseguita.

Il caso di non imponibilità previdenziale, quindi, risulta una tipologia di situazione estremamente difficile da riscontrarsi in concreto in quanto, se il concetto di abitualità esprime un parametro di frequenza nell’esercizio di una qualsiasi attività, quello di professionalità è – soprattutto per la categoria infermieristica – essenziale allo stesso espletamento della prestazione.

Si ricorda, infatti che, a prescindere dallo status giuridico e fiscale del Professionista Infermiere, tutti i soggetti esercenti la professione devono essere obbligatoriamente iscritti al Collegio IPASVI territorialmente competente.

Una prestazione infermieristica richiesta, seppur unitaria in termini quantitativi, è infatti sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un indefettibile profilo di professionalità.

Data questa impostazione è necessario precisare, di conseguenza, che il Professionista Infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell’anno fiscale di riferimento.

Due pagine che danno un quadro normativo.

Un infermiere che si trova a lavorare per un datore di lavoro per più di un mese consecutivo non si trova in una forma di lavoro occasionale.

Dall'altra parte il dipendente pubblico che autorizzato svolge un attività di docenza è una prestazione occasionale e deve iscriversi alla gestione separata ENPAPI.

In generale la situazione fiscale normativa è in continuo mutamento la cosa migliore è appoggiarsi ad un commercialista o ad avere contratti per evitare sorprese nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi.