Nel caso di un pomeriggio che finisce alle 22, che fine fanno le 11 ore di riposo?

Decreto legge
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Mettiamo ipotesi che il collega non arriva e il pomeriggio finisce alle 22, nell'attesa di un sostituto; oppure, che per una qualsiasi urgenza, mi porti come infermiere a dover restare in reparto fino a tardi ed andare molto oltre l'orario di fine turno.

Quindi, la domanda mi sorge spontanea che fine fanno le 11 ore di riposo fra i turni di lavoro, potrebbe l'infermiere o il lavoratore decidere in autonomia di presentarsi al lavoro dopo 11 ore?

Ho pensato nuovamente a questo argomento perchè, confrontandomi con una collega, lei pensava che in caso di sforamento fosse giusto presentarsi al lavoro 11 ore dopo la timbratura di uscita e non prima.

Purtroppo le leggi sono complicate anche per una cosa semplice.

Il CCNL Sanità comparto del 2019-2021 all' Art. 43 Orario di lavoro nel comma 5 riporta:

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.

Ovviamente è bello quando un comma riporta un diritto del lavoratore. Ma riporta anche il "fatto salvo il comma 9" e quindi bisogna vedere il comma 9 cosa dice e riporto:

Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere e territoriali, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e di Unità Operativa e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi tre giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.

Il comma 9 all'interno lo trovo sconvolgente, lo hai notato?

Il comma 9 del CCNL Sanità affronta l'argomento formazione come se non fosse considerato orario di lavoro, infatti se un infermiere va a un corso di formazione fino alle 18 e poi va a far notte sembra tutto regolare, snaturando di fatto i principi alla base delle 11 ore di riposo.

Il secondo aspetto che attrae la mia attenzione è la prima frase del comma 9 "Al fine di garantire la continuità assistenziale"  il motivo è che è una priorità.

Però da un certo punto di vista mi fa pensare che la collega abbia ragione e da buon vecchio infermiere mi piace sempre lavorare in sicurezza.

Quindi come prima risposta io alla collega suggerisco di chiedere al coordinatore che è il responsabile del turno. Ma anche se gli chiedo un parere scritto con una messaggistica, nel momento in cui il turno sfora fino le 22 non è tenuto a rispondere e la soluzione non la trovo.

Nel CCNL non ho trovato una risposta al cosa fare nel caso di uno sforamento del pomeriggio.

Quindi vado a leggere il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che all'articolo 7 riporta:

Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata 
((o da regimi di reperibilità))

Questa è proprio la legge che mi interessa e voglio vedere se c'è scritto qualcosa di utile che possa rispondere al mio problema.

La mia attenzione arriva all'art.17 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che è più lungo e riporto i passaggi interessanti:

Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, (terzo comma, nel limite di sei mesi), 7, 8, 12 e 13 con riferimento:a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;

....omississ ...segue l'elenco degli ambiti produttivi in deroga.

Questo articolo 17 è difficile da leggere come ogni legge che parla politichese.

Nel primo comma dice che i CCNL hanno la possibilità di derogare quindi annullare quegli articoli e, penso io, renderli migliorativi.

Nel comma 2 se non c'è una disciplina collettiva (CCNL) allora ci sono delle deroghe (ovvero l'articolo 7 non vale più) l'obiettivo è garantire la continuità del servizio.

Non ho una risposta netta, ma io penso, come infermiere, che nello specifico del caso eccezionale che porta alla mancanza di 11 ore di riposo; la priorità è la mia ora di mancato di riposo o garantire la continuità assistenziale?

Non è una questione di voler fare del missionario gratuito, ma di essere responsabili. Per risolvere l'enigma dell'esempio che ho riportato all'inizio, il collega che non si presenta, un'urgenza per un paziente o una prestazione che si prolunga ho pensato, in fondo è tutto straordinario.

Ma l'art. 47 del CCNL Sanità Lavoro straordinario non tocca l'applicazione delle 11 ore.

La necessità della continuità assistenziale è richiamata spesso e se manca un articolo nel CCNL Sanità allora per l'argomento riportato sopra non ha una disciplina nel CCNL e di conseguenza interviene la legge che mette in deroga (sospende) le 11 ore di riposo fra un turno e l'altro.

La soluzione potrebbe essere trovata adottando un regolamento di reparto o un autorizzazione scritta da parte del coordinatore che può comunque garantire la continuità del servizio. 

L'alternativa, presentandosi dopo 11 ore senza essere stati autorizzati, potrebbe comportare nei casi gravi anche la mancata apertura di un servizio pubblico e tutti i problemi di una sanzione disciplinare per assenza ingiustificata. 

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