Il D.M. 739/94, tutto quello che c'è da sapere

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Il D.M 739/94 è un Decreto Ministeriale emanato il 14 settembre del 1994, concernente l'individuazione il profilo professionale dell’infermiere e il campo proprio di attività e responsabilità.

Un caposaldo della normativa infermieristica che viene richiesto in modo ricorrente nei concorsi ed negli esami universitari.

Il decreto ministeriale 739, nonostante siano passati quasi 30 anni, è ancora particolarmente attuale; oltre a descrivere il profilo professionale dell'infermiere definisce le aree di responsabilità e gli ambiti di competenza.

Articolo 1 Comma n.1

Viene individuato il profilo professionale dell'infermiere, non si parla più di Infermieri professionale ma solo di Infermiere, abbandonando il termine "ausiliario". Il profilo è il seguente: 

"L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica".

  • Il termine "operatore sanitario" è la prima volta che viene utilizzato verrà rinnovato successivamente con la legge n.42 del 1999 in "professionista sanitario";
  • la natura intellettuale della professione è necessaria per garantire al cittadino qualità e competenza delle prestazioni infermieristiche ed è confermata dall'obbligo di iscrizione all'Albo professionale o all'Ordine;
  • l'infermiere è responsabile direttamente delle sue azioni essendo l'unica figura professionale che può valutare, gestire e pianificare l'assistenza Infermieristica.

Comma n.2

Nel secondo comma, viene dato particolare risalto all'aspetto relazionale della professione infermieristica rispetto a quello che veniva dato in passato; ritrovandosi ad operare in contesti in cui vengono erogate cure palliative. Il DM 739/94 evidenzia che l'infermiere esercita la funzione educativa, intesa non solo come educazione alla salute, ma anche come formazione in ambito lavorativo.

"L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria”.

Nella prima parte del Comma viene riconosciuta fondamentale per l'Infermiere non solo la competenza tecnica ma anche altre due competenze puramente Infermieristiche: l'educazione sanitaria e la relazione terapeutica e professionale con la persona e la famiglia.

Questo significa che l'Infermiere oltre ed essere esperto di tecniche che richiedono grande manualità e precisione e una serie di conoscenze di principi scientifici che li presuppongono, deve essere anche in grado di fornire risposte adeguate e competenti per gli svariati bisogni di salute dell'assistito e la sua famiglia.

Ad esempio, nel momento in cui dobbiamo eseguire un vaccino non solo dobbiamo garantire una buona iniezione intramuscolare ma anche educare e formare il cittadino riguardo al farmaco, gli effetti e tutto ciò che è necessario.

Con funzione, si riferisce una larga area di responsabilità. Indipendete dal tempo e dalla risorse a disposizione. Bisogna saper dare durante l'esercizio professionale priorità all'azioni da compiore.

Le sei funzioni principali dell'Infermiere svolte in assoluta autonomia (legge 251/2000) sono:

  1. Funzione di prevenzione/diagnosi precoce ed educazione alla salute;
  2. Funzione di assistenza riguardante tutti gli interventi di pianificazione, attuazione e valutazione dell'assistenza;
  3. Funzione di educazione terapeutica indirizzata all'autogestione della malattia, trattamento e riabilitazione;
  4. Funzione di gestione, identificazione delle priorità, pianificazione del proprio lavoro e utilizzo delle risorse con previa valutazione costo-efficacia;
  5. Funzione di formazione (vedi Comma 4);
  6. Funzione di ricerca.

Comma n.3

L'intero comma 3 è incentrato sulla identificazione dei sette ambiti di competenza dell'infermiere, la competenza si riferisce a ciò che viene svolto in autonomia (tranne il punto d):

  1. partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  2. identifica i bisogni assistenziali infermieristici della persona e della collettività e formula i relativi obbiettivi;
  3. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico
  4. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  5. agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  6. per l'espletamento delle funzione si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
  7. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche e private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero professionale.

L'assegnazione delle responsabilità è un tassello fondamentale affinché l'infermiere possa operare in autonomia rispetto alle sue competenze e collaborare con gli altri professionisti sanitari e sociali per fornire risposte efficaci ed efficienti ai sempre crescenti problemi di salute della popolazione.

Comma n.4

Questo comma afferma che l'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al profilo professionale e alla ricerca.

La formazione che deve intraprendere il professionista dovrebbe essere su tre fronti: l'autoformazione e aggiornamento continuo, la formazione del personale di sopporto come espresso precedentemente e infine, la formazione degli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica.

Comma n.5

Il comma n.5 è dedicato alla formazione post base per la pratica specialistica intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

  • sanità pubblica
  • pediatria: infermiere pediatrico
  • salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico
  • geriatria: infermiere geriatrico
  • area critica: infermiere di area critica

La specializzazione è un aspetto fondamentale per il superamento dell'infermiere unico e polivalente.

Comma n.6

Questo comma dichiara che essendoci esigenze emergenti del servizio sanitario potranno essere individuate, con decreto del Ministro della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

Comma n.7 

Il Comma n.7 si riferisce all'attestato oggi definito come Master di primo livello, che costituisce un titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. 

Articoli 2 e 3

Questi articoli trattano dell'equipollenza dei diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

La Legge 26 febbraio 1999 n.42 ha superato questi due articoli perché ha equiparato i diplomi universitari di infermieri ai diplomi di infermieri professionale conseguiti in base alla precedente normativa, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base. 

Conclusioni

Il Decreto Ministeriale n.739 del 1994 sancì per la prima volta che l'infermiere non era un esecutore di procedure prestabilite ma un operatore sanitario con la responsabilità di decide autonomamente o in collaborazione con il medico le procedure Infermieristiche da attuare per quel determinato paziente.

Il D.M 739 del 1994 è molto importante e tutti noi professionisti dobbiamo esserne a conoscenza e comprenderne al meglio le parole.

A distanza di quasi 30 anni non è ancora realizzato a pieno e potremmo riconoscerci il simbolo di un cambiamento incompiuto della professione infermieristica.

 

Foto di congerdesign da Pixabay