Decreto precari il concorso di Bari un primo passo?

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Leggendo la delibera del concorso di Bari (in arrivo) mi ha incuriosito che la riserva dei posti che aveva un limite ben preciso, coloro che alla data del 30 ottobre 2013 avessero avuto 36 mesi di lavoro presso l'asl, maturati negli ultimi 5 anni.

Chi ha maturato 36 mesi di lavoro alla data del 30 ottobre avrà una graduatoria a parte e superando il concorso avrà il tempo indeterminato, ma perchè quella data?

 

Leggendo la pagina messa online da nursetimes.org (LINK) all'articolo 2 riporta i riferimenti normativi che partono dall'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (l. n. 125/2013).

Così si arriva al decreto legge (LINK) DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. 

Si chiama razionalizzazione ma di fatto ha bloccato i tempi determinato aumentando il precariato nel 2014 e la conferma arrivadall'interpretazione di ARAN

Che riporta:

Articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 (l. n. 125/2013)

Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché limitazioni a proroghe di contratti e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

Nelle seguenti note verrà esaminato l’art. 4 del decreto:

Il comma 1 dell’articolo apporta modifiche all’art. 36 del d.lgs. 165/2001, restringendo ulteriormente le ipotesi per le quali è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato, che pertanto potranno essere stipulati solo “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”.

Al comma 2 dell’art. 36 sono poi aggiunti due periodi; nel primo si stabilisce, per prevenire fenomeni di precariato, la possibilità per le P.A. di concludere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti, per concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

E’ poi prevista la possibilità di applicare la disposizione del terzo periodo del comma 61 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in base alla quale le amministrazioni pubbliche, soggette a limitazione delle assunzioni (nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71 previste nel medesimo art. 3), possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Resta ovviamente ferma la salvaguardia delle posizioni occupate nella graduatoria dai vincitori e idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Dopo il comma 5 bis dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto un comma 5 ter che stabilisce l’applicabilità alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001 sul tempo determinato (Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato), ribadendo tuttavia il limite alla utilizzazione di tali contratti indicato nel comma 1 dell’articolo, e sottolineando nuovamente, per il settore pubblico, il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato[1].

Il successivo comma 5 quater, aggiunto all’art. 36, stabilisce la nullità dei contratti conclusi in violazione delle norme dell’articolo e le conseguenze per il dirigente che lo abbia stipulato: responsabilità erariale, responsabilità ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e mancata retribuzione di risultato.

Comma 2: aggiunge all’ultima frase del comma 6 dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 le seguenti parole: e in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36 comma 5 quater, cioè le conseguenze per il dirigente richiamate sopra[2]. In tal modo sono state sostanzialmente equiparate, per il dirigente, le sanzioni per un utilizzo improprio sia dei contratti a tempo determinato, che dei contratti co.co.co.

Comma 3: prevede che fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni pubbliche che vogliano avviare procedure concorsuali per l’assunzione di personale, l’autorizzazione sia subordinata: a) alla verifica della avvenuta immissione in servizio presso l’amministrazione di tutti i vincitori di concorso collocati in graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salvo comprovate necessità organizzative, non temporanee ed adeguatamente motivate; b) alla assenza di idonei collocati in graduatorie vigenti dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

Comma 3 bis: stabilisce che per la copertura di posti in organico è comunque necessaria la previa attivazione della procedura ex art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

Pertanto, se una amministrazione ha necessità di coprire posti in organico, si ritiene che dovrà innanzitutto attivare la procedura di mobilità e, se restano ancora posti da coprire, potrà avere l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali solo dopo che saranno state verificate le situazioni sub a) (immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti) e b) (assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti a partire dal 1° gennaio 2007).

Comma 3 ter: anche ai vincitori ed agli idonei di cui al comma 3 si applica quanto previsto dall’art. 3 comma 61 terzo periodo della legge n. 350/20013 (Legge finanziaria per il 2004): assunzioni utilizzando graduatorie di altri enti.

Comma 3 quater: per quanto riguarda l’assunzione di vincitori ed idonei di procedure concorsuali iniziate ma non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, essa è subordinata alla verifica del rispetto di quanto previsto nella lettera a) del comma 3 (avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti).

 

L'ARAN legge la legge e spiega quali sono tutti i blocchi chiamati Razionalizzazione che impediscono le nuove assunzioni e il fatto che l'ASL Bari cita la data del 30 ottobre 2013 vuol dire che chi lavora a tempo determinato può essere sicuro/a che non supererà i 36 mesi.

Ma forse sono troppo realista.

Il DPCM precari (LINK) uscito ad aprile non cambia nulla anzi aggiunge che le graduatorie di concorsi fatti nel 2015 saranno da usarsi entro il 2018, il concorso di Bari è importante esserci per chi ha fatto i 36 mesi e per tutti i colleghi... altrimenti se non viene esaurita si dovrà attendere il 2018... forse.

Franco Ognibene