Capo 3

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 55,18 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n, 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 2. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Foto di Arek Socha da Pixabay