Nomenclatore tariffario infermieri libero professionisti, la FNOPI inadempiente?

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L'infermiere libero professionista è specializzato nell'erogare prestazioni di assistenza infermieristica e non è un esperto di marketing.

Per questo motivo, l'infermiere libero professionista che si propone a un datore di lavoro deve avere un importo minimo a cui riferirirsi come avviene in tutte le altre professioni sanitarie. Serve una base di partenza standard per evitare lo sfruttamento e la svalutazione della professione infermieristica.

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Chi fa la libera professione da tempo ricorda che prima del 2007 il nomenclatore tariffario aveva gli importi e per l'assistenza diretta era di 23 euro/ora (era il 2002),LINK al nomenclatore tariffario 2002.

Poi nel 2006 il nomenclatore tariffario è scomparso, rimanendo solo un nomenclatore vuoto.

Nel 2006 con il Governo Prodi la legge nota come legge Bersani dal titolo: "MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI".

L'articolo 2 riporta:

Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

La tutela della concorrenza è il rapporto fra professionisti, quindi penso che questo articolo riguardi il rapporto professionale fra infermieri nei riguardi dell'agire verso i propri committenti o clienti. 

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, (qui viene rinforzato il criterio per cui il cliente deve avere la possibilità di comparare le tariffe) dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

    a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

    b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine;

    c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.

2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
    «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

L'articolo 2 cos'ha comportato per gli infermieri liberi professionisti?

Il comma 1 e 3 sono stati immediatamente interpretati dall'IPASVI e ora FNOPI, come dei testi che chiedevano di togliere le tariffe dai nomenclatori e così è stato fatto. Non pensando a cosa sarebbe successo agli infermieri liberi professionisti una volta confrontadosi con datori di lavoro che vanno al ribasso e un sistema fiscale ogni giorno più complesso.

All'epoca e ancora oggi, nessuno si è posto delle domande semplici come:

  • Cosa vuol dire il testo di questa legge
  • A chi si rivolge?

Leggendo gli articoli è chiaro da subito che l'eccessiva semplificazione genera confusione.

La legge vuole fare qualcosa di utile per il cliente/utente e si rivolge al professionista che come dice il comma 2 lettera a, il professionista non può avere importi parametrati ad obiettivi, ovvero il committente non può dire: "ti pago 10 euro ogni tre prelievi venosi." 

All'epoca nessuno si chiese perchè tutte le altre professioni sanitarie continuassero ad avere un nomenclatore tariffario con tanto di importi e perchè nessuno dei governi successivi avesse fatto qualche tipo di sanzione.

Oggi l'infermiere libero professionista è tutelato dalla FNOPI?

Nel 2016 c'è stata la pubblicazione di un tariffario minimo per tutte le professioni sanitarie, punto di riferimento del giudice in cui in caso di contenzioso (LINK).

Qualche OPI ha capito che c'era una lacuna e ha pubblicato un tariffario con delle tariffe congrue al costo della vita nella propria provincia; ma sono pochi.

Dovrebbe essere redatto un tariffario nazionale con urgenza.

Nell'aprile 2023 il comma a dell'articolo 2 è stato abrogato proprio dalla legge sull'equo compenso, la stessa che ha portato FNOPI ad entrare nell'Osservatorio nazionale sull’equo compenso (LINK).

La FNOPI deve entrare in un altro organismo statale e forse riuscirà a vedere che gli infermieri non sono esperti di marketing e lo può già notare anche nella propria piattaforma (LINK) dove le tariffe di assistenza diretta oscillano molto.

 

Foto di 777546 da Pixabay