Regime dei minimi, aprire una nuova attività

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man 2546791 640In mancanza di lavoro come infermiere l'idea di aprire la partita iva e lavorare come libero professionista è accattivante, ma è davvero vantaggioso e se si, per chi?

Prima di aprire la partita iva è bene sapere a quale regime fiscale si va incontro.

Chi apre la partita iva è un impresa individuale e la legge gli consente di avere un regime fiscale diverso.

L'articolo 27 LINK Dcreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98

Riporto:

Articolo 27 -

Art. 27 Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'

In vigore dal 17 luglio 2011

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o professione;

b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.

Il regime di cui ai periodi precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al  comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente," sono soppresse.

PER DECIDERE SE APRIRE UN ATTIVITA' IN LIBERA PROFESSIONE E' NECESSARIO CONSULTARSI CON UN COMMERCIALISTA PER COMPRENDERNE I VANTAGGI E GLI OBBLIGHI FISCALI.

Quindi vorrei solo dare una traccia.

In sintesi si può avere il regime dei minimi se:

-Non avete ha esercitato, negli ultimi tre anni quindi è adatta ai neolaureati.

-l'attività da esercitare non sia la prosecuzione di un' altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo.

Si esclude il caso in cui l'attività sia stata svolta nel periodo di pratica obbligatoria per esercitare determinate professioni. Come infermieri non ci è possibile prendere l'aspettativa o licenziarsi per entrare nel regime dei minimi anche se si è giovani.

-non si possono avere collaboratori o dipendenti, attrezzature di costo superiore a 15000 euro (l'autovettura).

-dal 2012 non ci sono limiti di età link

I vantaggi fiscali

ll regime contabile dei minimi (chiamato anche forfettone) si caratterizza per i seguenti principali elementi:

• imposta sostitutiva del 20% sul reddito professionale al netto dei contributi previdenziali pagati nel periodo di imposta fino a tutto il 2011;

• imposta sostitutiva del 5% a decorrere dal periodo d'imposta 2012;

• esonero dagli studi di settore;

• conservazione dei documenti di acquisto e delle fatture emesse, senza tenuta contabilità;

• fatturazione senza più l'addebito dell'IVA (al pari dei medici);

• impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti;

• esenzione IRAP;

• perdita degli oneri deducibili (spese sanitarie, interessi passivi su mutui prima casa, assicurazioni ecc.) e detrazioni di imposta per familiari a carico.

In qualche articolo ho letto irpef annua al 10%
In soldoni da dei vantaggi a chi apre l'attività?
Il tetto massimo è 30.000 euro e vediamo cosa comporta arrivarci.
Caso A giovane professionista allegro nel 2012 fattura 30.000 euro, al 31 dicembre ha speso tutto e quindi si trovera con:
3000 euro 10% di enpapi da pagare (da voci di corridoio anche l'enpapi forse ha delle agevolazioni e l'importo è più basso)
1000 euro (forfait) tasse varie
1000 euro di spese commercialista eccetera.
2500 euro 10% di irpef da pagare
Alla fine dell'anno il risultato è aver lavorato e cicalato ottenendo un debito alto.
Ma se invece abbiamo un professionista formichina che fattura 30.000 euro e non 1 euro di più cosa succede:
18% di enpapi 5400 (contributi più alti sono volontari ma consentono l'equivalenza con quelli da dipendente)
10%irpef 2300 circa
1000 euro (forfait) tasse varie
1000 euro di spese commercialista eccetera
Totale delle spese 9700 euro restano 20300 euro dei quali deve essere accantonato qualcosa per TFR, formazione e malattia.
Direi che un fatturato di 30.000 euro consente di avere uno stipendio di 1500 euro al mese con una rivalutazione dei contributi pensionistici pari a quelli del dipendente.
Da un punto di vista realistico, sicuramente verrà pagato il minimo all'enpapi e poi i soldi verranno accantonati, io farei così.
Quindi questa legge da un vantaggio alle nuove imprese?
In ambito infermieristico aiuta chi apre un attività ma non aiuta a mantenerla non è una legge che favorisce la crescita dei liberi professionisti e delle loro organizzazioni in ambito sanitario come gli studi associati. Purtroppo stabilizza il mercato verso tariffe basse e lo sposta verso la libera professione al posto del dipendente. Poi i minori obblighi nella gestione della documentazione che sentiamo poco nostra favorisce la tentazione del lavoro nero.
Il vantaggio vero è per i datori di lavoro:
Utilizzando un programma http://www.globallaboratory.it/pit/calcolo_costo_lavoro.htm impopstando 1500 euro netti al mese, 13 mensilità, 160 ore di ferie e 30 varie il risultato è:
Retribuzione lorda: 25350 euro.
Costo per il datore, totale costo aziendale 40517 euro.
Costo orario, 24,09
Il vantaggio vero è quindi per chi assume il libero professionista e lo utilizza al posto di un dipendente risparmia 10.000 euro di costo e l'importo che paga è deducibile come costo e quindi riduce ulteriormente.
In conclusione:
come dico spesso considerate i miei testi scritti male e sgrammaticati come idee poche e ben confuse da conservare e da riprendere in un momento di tranquillità per riflettere del più e del meno.
Come reagire ad un mercato in evoluzione, unendosi e discutendo, mettendo insieme delle idee per questo proposito nasce www.acilpia.it
 
 
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