Come dare le dimissioni durante il periodo di prova da un contratto cps infermiere a tempo indeterminato?

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infermiere dimissioniIn un periodo come questo parlare di dimissioni da un tempo indeterminato potrebbe scandalizzare, però ci possono essere situazioni in cui è necessario come essere chiamati ad un altro concorso, problemi familiari o altro.

La domanda è stata posta da una collega nel forum e la risposta è stata puntuale e precisa...

 Riporto dal forum (LINK)

dimissioni nel periodo di prova Messaggioda france89 »

Ciao a tutti...!!! vorrei sapere se durante il periodo di prova di 6 mesi presso una usl (tempo indeterminato) fosse possibile licenziarsi senza dare il preavviso di un mese, e quindi senza dover pagare penali. Ho accettato un ruolo , però spero di essere chiamato a breve da un'altra graduatoria molto più vicina a casa mia, perciò vorrei avere questa informazione....grazie per le eventuali risposte
 
La risposta è arrivata puntuale e precisa:
 

Re: dimissioni nel periodo di prova Messaggioda depamas »

Ciao,
ti copio/incollo di seguito i riferimenti legislativi:

CCNL comparto Sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995
Titolo III Rapporto di lavoro
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
– 2 mesi per le posizioni funzionali fino alla quarta;
– 6 mesi per le restanti posizioni funzionali.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 24.

4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993.

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.

7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

10. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella posizione funzionale e profilo professionale di provenienza.

11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra azienda o ente, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art. 27.

12. Durante il periodo di prova, l'azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

13. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle aziende ed enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima posizione funzionale, profilo e disciplina, ove prevista.


Ok ? Visto il comma 11, prima di dare le dimissioni, vedi di superare il periodo di prova presso l'altra azienda !

Ciao

Massimo

 
La domanda è seria e a prima vista la risposta copre tutte le varianti, però se hai un  caso atipico puoi chiedere nel forum nello stesso post (LINK) in questo modo il post sarà una pagina di risposta per tutti i colleghi che cercano notizie, se non hai un account puoi farlo in automatico con i social (in questo caso prende i dati in automatico e potrebbe esserci nome e cognome) oppure creando un nick anonimo.