Il caso è tratto dalla sentenza Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 20 giugno 2011 n. 24573

Dopo un incidente stradale il ferito veniva trasportato in Ospedale e operato, durante i familiari hanno constatato la presenza di vomito e sudorazione e hanno chiesto l'intervento del medico rivolgendosi all'infermiere, che non ha provveduto... in seguito il paziente è deceduto ed ha un primo verdetto che coinvolgeva solo i medici dal ps agli ortopedici ed il GUP escludeva responsabilità degli infermieri perchè il fatto non sussiste... la cassazione nel 2011 ha ribaltato il verdetto.

IL GUP nelle indagini preliminari escludeva la responsabilità degli infermieri che non avvisavano il medico dell'aggravamento con la formula "perchè il fatto non sussiste".

Con la sentenza Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 20 giugno 2011 n. 24573, la cassazione ribalta il verdetto.

Il decesso avveniva per complicanze da trauma cranico e la sentenza del 1370 del 2006 ad opera del GUP di Trani decideva che gli infemrieri non erano responsabili per queste motivazioni:

al personale infermieristico era addebitato di non aver dato corso e richiesto l'intervento del medico di reparto a fronte delle reiterate richieste di aiuto dei familiari ed amici... che avevano segnalato la sintomatologia.

... il GUP dichiarava il non luogo a procedere con la formula "perchè il fatto non sussiste"....

Il GUP aveva preso le decisioni sulla base del fatto che gli infermieri non avevano l'obbligo di avvisare il medico e non avevano l'obbligo di valutare la sintomatologia. ed aggiungeva che in quanto gli infemieri erano ausiliari del medico non avevano autonomia valutativa.

Questo accadeva nel 2006

La corte di cassazione prende in mano tutti i dati processuali, non effettua altre indagini e ne valuta i presupposti logici dei risultati.

La cassazione risponde (a pagina 7)  ... omissis .. è immediatamente apprezzabile la manifesta illogicità e la eccessiva semplificazione motivazionale...

Del tutto improponibile giuridicamente, poi, è l'assunto da parte del giudicante teso ad escludere la posizione di sussistenza di una posizione di garanzia degli infermieri ....

E' vero proprio il contrario, e cioè che, rientra nel proprium dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, si da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico.

... segue con una serie di improperi intellettuali verso il GUP... Leggete pagina 7.

Se la sequenza degli eventi è stata intervento chirurgico, mancanza di una valutazione infermieristica, mancanza di un intervento medico ci sono 2 aspetti su cui potremmo riflettere:

-il primo, vero che la sentenza è si rivolta ad un caso di intervento chirurgico e fa riferimento ad un controllo post operatorio, ma la logica del rigetto della sentenza è riferibile all'assistenza in generale perchè l'intervento del medico è anche il prescrivere ed iniziare una terapia medica in reparto,

-la seconda osservazione è data dall'importanza di documentare in cartella, i sintomi la chiamata al medico e i provvedimenti presi.

Concludo che questa situazione che ha portato una persona dal ricovero al decesso dovrebbe essere analizzata da chi si occupa di risk managment, per rispondere alla domanda, perchè i colleghi in servizio non è venuto il dubbio di un aggravarsi delle condizioni?

Incapacità a capire i segni sintomi?

Quindi un problema di formazione verso quei segni sintomi di complicanze gravi che precludono la morte.

Incapacità di comunicare con i familiari?

Eccesso di stress eccesso di richieste da parte di tutti i familiari e quindi manifesti problemi organizzativi e comunicativi di reparto.

Abitudine ad avere interventi semplici ed a non coinvolgere il medico?

Che si collega ad un eccesso di sicurezza che coinvolge l'incapacità di riconoscere segni e sintomi di aggravamento.