Il caso, nel 1997 durante un parto manca uno strumento che avrebbe consentito di decidere per un cesareo, i medici presenti causano un danno al nascituro.
Processo e arriva alla Corte di Cassazione la sentenza nell'ottobre 2014.
La sentenza è scaricabile online (LINK1) (LINK2) online così come sono presenti due articoli interessanti uno sul sito Appalti e Sanità e l'altro su FNOMCEO.
Due articoli con impostazione diversa il primo riporta i fatti del processo (LINK) mentre quello di FNOCEO è critico con la sentenza.
La sentenza riporta tutti i passaggi di un processo lungo e difficile che non tutti riuscirebbero a sostenere ma sono arrivati alla fine dopo 18 anni.
Il passaggi alla fine della sentenza è determinane e coinvolge il primario come elemento determinante.
8. Il giudice del rinvio, nel procedere ad una nuova valutazione della colpa dei convenuti N.B. e O.G., applicherà i seguenti principi di diritto:
Il primario ospedaliero risponde del danno derivato da un deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi
a lui importi dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, art. 7 e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessari istruzioni al personale,
e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze.
E' in colpa il medico che, al cospetto di un paziente le cui condizioni non possono essere adeguatamente gestite nella struttura ospedaliera in cui si trova, non si
attivi per disporne l'immediato trasferimento in altra struttura.