• I-A
    • Registrati
    • Login
    • Richiesta dati e cancellazione
    • Recupera nome utente
    • Recupera password
    • Contattami
    • Descrizione InfermieriAttivi.it
    • Sitemap
    • Cerca con I-A
    • Cerca con Google
  • Infermieri
    • Infermieri: news e attualità
    • Alert
    • Successi ed esperienze
    • Libri e riviste online
    • Web
    • Shop infermieri:
  • Studenti
    • Tesi
    • Patologie
    • Diventare infermieri
  • Formazione
    • Corsi FAD Gratis
    • Corsi e congressi
    • FAD e-learning
    • Master infermieri
  • Lavoro
    • Concorsi e avvisi per infermieri
    • AREA Concorsi
    • Offerte lavoro
    • Libera professione
    • OSS
    • Annunci lavoro e mobilità
    • Concorsi Aziende Sanitarie
  • Normative
    • CCNL sanità privata
    • CCNL sanità pubblica
    • Infermieri normative
    • Sentenze e leggi
  • Tecniche
    • Area critica
    • Lesioni da Pressione
    • Procedure e protocolli
    • Ricerca infermieristica
    • Scale di valutazione
    • Tecnologie infermieristiche
  • Salute
    • In ospedale
    • Raccomandazioni
    • News Salute
    • Benessere
    • Prodotti e farmaci
  • Risorse
    • Quiz online per infermieri
      • Quiz concorsi
      • Quiz Laurea Magistrale
      • Quiz professioni sanitarie
      • AREA Concorsi
    • LG, procedure, protocolli
    • Link consigliati
    • Categorie News
    • Lista tags completa
    • Iscrizione Newsletter
    • Archivio Articoli
    • Newsletter inviate
  • Forum
 

Pubblicità

Infermieri e permessi di qualche ora

Dettagli
Scritto da Franco Ognibene
Categoria: CCNL sanità pubblica
Pubblicato: 19 Luglio 2021
  • ccnl

I permessi per gli infermieri che hanno la necessità di assentarsi per qualche ora arrivando dopo l'orario previsto o uscendo prima sono regolamentati dal CCNL Sanità 2016-2018.

Prendere un permesso non vuol dire arrivare tardi al lavoro e poi decidere, ma richiede programmazione e il rispetto di alcune regole previste dal contratto.

Nello specifico si applica l'Art. 41 Permessi orari a recupero, che prevede 3 commi semplicissimi:

1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio.

Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.

 

 

 

2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Nel caso della maggior parte degli infermieri le ore sono già presenti riepilogo del turno e si compensano da sole.

La possibilità di utilizzare un periodo breve, ad esempio un'ora di permesso, permette inoltre di non perdere le indennità giornaliere previste.

Articolo precedente: Vincere un concorso: quando il periodo di prova si considera già superato? Indietro Articolo successivo: Infermieri e formazione ECM nel CCNL Sanità 2016- 2018 Avanti

Commenti offerti da CComment

Copyright ©2023 InfermieriAttivi.it


versione light - vedi sito originale

Questo sito utilizza i cookies, l'informativa estesa è al link