aranI permessi retribuiti e non retribuiti che gli infermieri del CCNL sanità possono avere sono riassunti nella guida operativa realizzata dall'ARAN.

L'ARAN è l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sono i massimi esperti dato che in caso di interpretazione dubbia intervengono loro.

 

Il documento l'ho ritrovato grazie ad una domanda di Valentina nel gruppo Amici di Infermieri-Attivi (LINK), anche se è stato pubblicato nel dicembre 2014 vista la mancanza di nuovi CCNL è ancora attuale.

L'indice riporta subito i permessi che sono concessi dal CCNL e sono:

PERMESSI PER CONCORSI, ESAMI, AGGIORNAMENTO

PERMESSI PER LUTTO

PERMESSI PER MATRIMONIO

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

PERMESSI BREVI DA RECUPERARE

PERMESSI ORARI PER ASSEMBLEE

PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP PER PROGETTO TERAPEUTICO DI RIABILITAZIONE

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO

PERMESSI PER ESPLETAMENTO MANDATO SINDACALE

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

ALTRI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE

 

L'INTRODUZIONE riporta:

I permessi retribuiti nel rapporto di lavoro scaturiscono da due fonti:

dalle Leggi e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

Tale istituto è disciplinato:

- nei CCNL del comparto sanità dall’art. 21 del CCNL 1.9.1995, dall’art. 41 del CCNL del 7.4.1999, dall’art. 16 del CCNL integrativo del 20.9.2001 e dall’art. 23 del CCNL del 19.4.2004;

- nei CCNL dell’area III (dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa) dall’art. 22 del CCNL 5.12.1996, dall’art. 14 del CCNL 10.2.2004, dall’art. 24 comma 1 del CCNL 3.11.2005, dall’art. 28 comma 3 del CCNL 17.10.2008;

- nei CCNL dell’area IV (dirigenza medica e veterinaria) dall’art. 23 del CCNL 5.12.1996, dall’art. 14 comma 3 del CCNL 10.2.2004, dall’art. 24 comma 1 del CCNL 3.11.2005, dall’art. 27 comma 4 del CCNL 17.10.2008.

In base a tali discipline il dipendente può assentarsi dal lavoro senza alcuna decurtazione del trattamento economico, per una precisa durata temporale e per specifiche motivazioni che sono classificabili nelle seguenti categorie:

a) partecipazione a concorsi ed esami;

b) lutto;

c) matrimonio;

d) particolari ragioni personali;

e) assemblee sindacali;

f) partecipazione a progetti terapeutici di riabilitazione (solo dipendenti del comparto);

g) diritto allo studio (solo dipendenti del comparto).

Vi sono poi le assenze regolate dai contratti quadro che riguardano l’espletamento dell’attività sindacale, quali i permessi per partecipazione a riunioni di organismi sindacali o per la partecipazione a trattative sindacali.

 Infine vi sono diverse tipologie di permessi regolamentati direttamente dalla legge, che sono comunque richiamati dai CCNL e le cui fonti e disciplina, per comodità dell’utente, sono riportati nella presente guida operativa.

LINK al documento https://www.aranagenzia.it/attachments/article/6154/permessi%20sanit%C3%A0.pdf

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ccnl, Diritto allo studio