E’ legittimo concedere il rimborso delle spese legali ai dipendenti nei casi di archiviazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione impositivo di sanzioni amministrative?
La domanda probabilmente è stata posta spesso nell'ambito delle amministrazioni ospedaliere pubbliche in quanto l'ARAN ha inserito la risposta negli orientamenti applicativi.
In caso di contenzioso gli articoli di riferimento sono, art.26 del CCNL del 20.9.2001 e art.25 del CCNL 8.6.2000 che riporto:
1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L’azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa.
4. E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.
1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa.
4. E’ disapplicato l’art. 41 del DPR 270/1987.
L'interpretazione dell'ARAN alla domanda è semplice:
E’ legittimo concedere il rimborso delle spese legali ai dipendenti nei casi di archiviazione del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione impositivo di sanzioni amministrative?
Si evidenzia che i commi 1 degli artt. 26 del CCNL del 20.9.2001 integrativo per il comparto sanità e 25 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico per le due aree della dirigenza III e IV consentono all’Azienda di assumere gli oneri della difesa “fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale…”. Mentre i commi 2 delle stesse clausole contrattuali prevedono il rimborso delle spese legali solo in presenza di proscioglimento del dipendente da ogni addebito.
La terminologia impiegata nelle disposizioni contrattuali consente di ritenere che l’Azienda possa procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente soltanto nell’ ambito di un procedimento giurisdizionale sfociato in una decisione assolutoria passata in giudicato.
La risposta dell'ARAN spiega perchè nel caso si arrivi ad un accordo o ad un archiviazione le spese legali diventano la sanzione più grande che dobbiamo subire.