Aggiornamento: nel maggio 2018 è stato firmato il nuovo CCNL 2016-2018 del comparto Sanità quanto scritto di seguito va confrontato con gli aggiornamenti del nuovo CCNL.
Oggi grazie ad internet si riesce abbastanza rapidamente a ritrovare le informazioni su di un determinato argomento e oggi ho cercato informazioni sugli articoli del CCNL sanità che riguardano le festività.
Non sono tanti ma chiari.
Partendo dal 01/09/1995 CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995 (LINK) abbiamo:
ART. 19 - (Ferie e festività)
5. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
ART. 20 - (Riposo settimanale)
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
ART. 44 - (Indennità per particolari condizioni di lavoro)
12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva.
Poi si passa al 07/04/1999 CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 (LINK)
ART. 34 - Lavoro straordinario
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro straordinario calcolata , convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (IIS), in godimento nel mese di dicembre dell’anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Quindi il 19/04/2004 CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 (LINK)
CAPO II - INDENNITA’
Art. 25 - Indennità per turni notturni e festivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’ indennità per lavoro notturno di cui all’art. 44, comma 11 del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a L. 5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l’ indennità per lavoro festivo di cui all’art. 44, comma 12 del CCNL 1 settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L. 34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a L.17.250) lordi, nella misura ridotta.
Articolo 3 - Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Il 20/09/2001 nel CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 (LINK) si arriva agli ultimi articoli pubblicati:
CAPO III -Struttura del rapporto di lavoro
Art. 7 - Servizio di pronta disponibilità
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.
ART. 9 - Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
ART. 17 - Congedi dei genitori
c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente comma.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 7, comma 4 della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
ART. 22 - Diritto allo studio
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
Art. 35 - Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
“ 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”
Gli articoli sui festivi del CCNL sanità sono questi, ovviamente sarebbe interessante sapere se sono recepiti ed applicati, ma poi se non fosse a chi rivolgersi?
Non capisco l'indennità del festivo se fai un turno hai il resto del giorno libero ma se ne fai due perchè non avere il doppio, dato che la giornata è persa e sei stremato... forse è che non si può mettere per iscritto che gli infermieri fanno turni di 13 ore.
Una serie di articoli che messi insieme lasciano tante domande, come a richiesta del dipendente i festivi non recuperati pagati come straordinario o chi ha le 150 ore non deve lavorare il festivo.
Piccole cose ignorate altrimenti dovrebbero assumere più personale ma soprattutto ci sarebbe un bell'impegno nella gestione.
Il nuovo CCNL 2016-2018 del comparto Sanità fare riferimento a questo.