Dal sondaggio sulle ferie residue il 25% degli infermieri ha oltre 3 settimane del 2012, la maggior parte degli infermieri lavora per turni ed ai profani può sembrare che siamo sempre a casa ma non è cosi, perchè proprio per questo luogo comune si fanno periodi di servizio molto lunghi senza stacco dalle ferie.
Vi ripropongo un elenco degli articoli sulle ferie tratti dai CCNL dal 1995 ad oggi...
Nel sito dell'ARAN il primo CCNL normativo è quello del 1995 da li in poi seguiranno tutte le modifiche.
La normativa delle ferie rigurda sia come fruirle e perchè, ma anche il diritto di maturarle in caso di congedi, permessi ecc..
L'articolo 19 è quello di riferimento.
CCNL 1995
CCNL 1995
Periodo di prova art.15
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
art.16
rapporto di lavoro a tempo parziale
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell’art. 19. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni pro-porzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno; analogamente si procede per l’applicazione dell’art. 21, comma 1, primo alinea e dell’art.23, commi 1, 2 e 6. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazio-ne giornaliera.
art.17
assunzioni a tempo determinato
6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento econo-mico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
– le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
art.19
ferie e festività
ART. 19
(FERIE E FESTIVITÀ)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie re-tribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, e-scluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie, salvo quanto previsto dal comma 3, è di 32 giorni la-vorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lette-ra “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazio-nale dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto, limitatamente al primo triennio di servizio, a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
5. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno la-vorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese inte-ro.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 21 con-serva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel ri-spetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il vi-aggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimen-to delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e do-cumentate per il periodo di ferie non goduto.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
12. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 di-cembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documen-tate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 11 e 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rap-porto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza.
art.21 permessi retribuiti
6. I permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
ART. 25
(ASTENSIONE OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA PER MATERNITÀ)
5. I permessi di cui ai commi 2 e 5 possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare con quelli previsti dall’art. 21, non riducono le ferie e sono va-lutati agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipen-dente spetta, altresì, l’intera retribuzione, secondo la tabella 1 allegata al pre-sente contratto.
ART. 39
(TERMINI DI PREAVVISO)
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavvi-so. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva.
COMPARTO SANITA’ CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO 1994 - 1997
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/488/19970522_L_CCNL.pdf
ART. 4
1. All’art. 19 del contratto (Ferie e festivita’), il comma 12 è soppresso e il comma 11 è sostituito dal seguente:
“11. In caso di indefferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovrano essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo”.
2. All’ art. 19, comma 15 del contratto, dopo le parole “ per esigenze di servizio “ sono inserite le parole “ o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente “ .
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SANITA’ 1998/2001
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/448/19990407_L_CCNL.pdf
art.25
Trattamento economico - normativo del personale a tempo parziale
3. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ STIPULATO IL 7 APRILE 1999
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/447/20010920_L_CCNL_integr070499.pdf
ART. 8
Compensi per ferie non godute
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 37, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. Il presente articolo entra in vigore dal 31 dicembre 2001.
ART. 17
Congedi dei genitori
c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a) della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione, di cui alla lettera a) del presente comma.
ART. 31
Assunzioni a tempo determinato
“ 6. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
– le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
ART. 34
Orario di lavoro a tempo parziale
“ 11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di parttime verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.”
ART. 43
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
3. Ai sensi dell’art. 5 del CCNQ del 7 agosto 1998, i periodi di distacco sindacale sono equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi quelli attinenti al sistema classificatorio del CCNL 7 aprile 1999, al servizio prestato nell’azienda, anche ai fini della mobilità salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova, ove previsto, in caso di vincita di concorso.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/449/20040419_L_CCNL.pdf
Art. 23
Disposizioni particolari
4. Le parti, con riferimento all’art.19, comma 1 del CCNL 1 settembre 1995, confermano che nella normale retribuzione spettante al dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per lavoro notturno per l’erogazione delle quali le norme di riferimento richiedono l’effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel periodo feriale. Con decorrenza dall’entrata in vigore del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante nel periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all’art. 37, comma 2, lett. c).
La "collezione" di articoli sulle ferie ha l'intenzione di aiutare una riflessione sui propri diritti e per approfondimenti vi rimando ai contratti presenti nel sito dell'ARAN a cui i link diretti rimandano.
Non ho inserito dei commenti perchè l'analisi seria dgli articoli non può essere generalizzata, quando ogniuno di noi ha delle situazioni specifiche.
Nel sondaggio di I-A al link circa 200 infermieri riportano di avere oltre 3 settimane di ferie residue dell'anno scorso, paradossalmente se riportassimo questo dato a livello nazionale le considerazioni sarebbero una speculazione ma se ci fosse un dato nazionale avremmo un idea delle migliaia di assunzioni necessarie per smaltire le ferie residue.
Le ferie sono un elemento importante del nostro contratto dato che siamo pagati per lavorare ma anche per staccare, riposare e goderci la nostra famiglia e la nostra vita.