2023 montecitorio panoramioL'abolizione del vincolo di esclusività nella precedente normativa era di 8 ore a settimana fino al 31 dicembre 2023, il nuovo decreto legge entrato in vigore il 31 marzo 2023 modifica ulteriormente la legge del 2021.

L'abolizione dell'incompatibilità è attiva dal 2021 ma le aziende sanitarie non hanno portato alla ribalta questa opzione perchè riduceva la disponibilità incondizionata di tanti infermieri.

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 dal titolo "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali". (GU Serie Generale n.76 del 30-03-2023).

L'articolo 13 è quello che riguarda la rimozione del vincolo di esclusività.

Art. 13

Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

1. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilita' di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.».

Il decreto del governo applica delle modifiche ad un'altra legge, l'articolo 13, sopra riportato, modifica il comma 1 dell'articolo 3 quater della legge n.127 del 2021:

Art. 3-quater (Misure urgenti in materia di personale sanitario).

  1. ((Fino al 31 dicembre 2023)), agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanita', al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a ((otto ore)), non si applicano le incompatibilita' di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Ricordo che l'articolo è una mia interpretazione.

Il DL conferma l'abolizione del vincolo di esclusività, toglie il limite di 8 ore e modifica il limite temporale di ripristino del vincolo di incompatibilità al 31 dicembre 2025. 

Il comma 2 dell'art. 3 quater della legge n.127 invece riporta che, se l'attività è entro il SSN dette attività, "sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonche' di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica".

Le modifiche del nuovo decreto:

La non applicazione delle incompatibilità previste dagli articoli "articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" consente al dipendente pubblico del settore sanitario di avere il doppio lavoro o di essere titolare di attività.

La normativa specifica che se il lavoro è nell'ambito di strutture accreditate con il SSN il doppio lavoro è autorizzato, mentre se si vuole collaborare con strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime completamente privato  svolgere un'altra attività potrebbe non essere autorizzata.

Le opzioni contrattuali per fare un secondo lavoro in virtù dell'abolizione del vincolo di esclusività sono 3, la collaborazione occasionale, la partita iva e il lavoro dipendente che vediamo in seguito all'articolo LINK.

Foto di Di Vlad Lesnov, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52990589

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