L'infortunio sul lavoro era, fino al 13 gennaio, una condizione esente dai controlli delle visite fiscali. Dal 13 gennaio, la legge Madia ha cambiato tutto.
Le condizioni che consentono a non essere obbligati alle fasce di reperibilità al domicilio sono poche ed i controlli possono essere anche ripetuti nella stessa giornata.
La legge Madia è stata presentata con un decreto il 17 ottobre 2017, n. 206 " Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita'", ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017). Il provvedimento è entrato in vigore il 13/01/2018.
L'articolo 1 evidenzia che si tratta dei dipendenti pubblici:
Art. 1 Richiesta della visita di controllo 1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS. 2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. 3. La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.
L'articolo 2 dice che le visite fiscali possono essere fatte con cadenza sistematica e ripetitiva, anche i festivi e nei riposi.
L'art. 3 riguarda le fasce orarie di reperibilita' e riporta: 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
L'articolo 4 ci dice chi è escluso dall'obbligo di reperibilita' 1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Cosa succede in caso di assenza dal domicilio quando arriva la visita fiscale?
Art.7 Mancata effettuazione della visita fiscale
1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.
Il suddetto invito viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita' da parte del destinatario.
Art. 8 Mancata accettazione dell'esito della visita
1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita' stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Vedi il testo completo della legge (LINK)
Il cambiamento che questa legge comporta potrebbe essere radicale, l'effetto è che se hai un infortunio, tipo una frattura causata in servizio ti ritrovi per mesi ai domiciliari.
La legge sembra più sanzionatoria verso il lavoratore e mostra solo l'incapacità delle amministrazione pubblica a distinguere i veri malati dai "furbetti".
Per adesso l'INAIL segue ancora l'iter degli infortuni ed è necessario informarsi presso la propria azienda, che dovrebbe avere delle indicazioni per malattie ed infortuni.