L'assicurazione RC professionale o colpa grave è obbligatoria e dovrebbe diventarlo da Agosto 2014.

Andando a vedere gli articoli di riferimento nascono degli obblighi sia per il dipendente pubblico che privato dato che le norme riportano il termine professionista in generale non fanno un distinguo se con p.iva o dipendente... e quindi?

 Cercando le normative di riferimento in quel guazzabuglio di articoletti messi insieme si parte dal 2011.

 

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, (LINK) n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011 )

l'articolo 3 comma e è quello che ci interessa ma aleggere tutti i commi precedenti sembra scrivano solo della libera professione...

 

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione  per  l'accesso  alle  professioni  regolamentate,   gli ordinamenti   professionali   devono   garantire   che    l'esercizio dell'attivita'  risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di   libera concorrenza, alla presenza diffusa dei  professionisti  su  tutto  il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita'  di  offerta che  garantisca  l'effettiva  possibilita'  di  scelta  degli  utenti nell'ambito della piu' ampia informazione  relativamente  ai  servizi offerti. Gli  ordinamenti  professionali  dovranno  essere  riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto per recepire i seguenti principi: 
    a) l'accesso alla professione e' libero e  il  suo  esercizio  e' fondato e ordinato sull'autonomia e  sull'indipendenza  di  giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello Stato o in  una  certa  area  geografica,  e'  consentita  unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita'  o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria,  della  sede legale della societa' professionale; 
    b) previsione  dell'obbligo  per  il  professionista  di  seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di  formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto  stabilito  dall'ordinamento  professionale  che
dovra' integrare tale previsione; 
    c) la disciplina del tirocinio  per  l'accesso  alla  professione deve conformarsi a criteri che garantiscano  l'effettivo  svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento  costante  all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l'accesso al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra'  essere
complessivamente superiore a tre anni  e  potra'  essere  svolto,  in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e  Ricerca,  in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; 
    d) il  compenso  spettante  al  professionista  e'  pattuito  per iscritto  all'atto  del  conferimento   dell'incarico   professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali.  E'  ammessa  la pattuizione  dei  compensi  anche  in   deroga   alle   tariffe.   Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di  trasparenza, a  rendere  noto   al   cliente   il   livello   della   complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa  gli  oneri ipotizzabili  dal   momento   del   conferimento   alla   conclusione dell'incarico. In caso  di  mancata  determinazione  consensuale  del compenso, quando il committente e'  un  ente  pubblico,  in  caso  di liquidazione giudiziale dei compensi,  ovvero  nei  casi  in  cui  la prestazione  professionale  e'  resa  nell'interesse  dei  terzi   si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; 
    e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti  al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi  della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il  relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali dei professionisti; .......

Quindi secondo il comma e quando vado al domicilio per fare un iniezione devo avere anche gli estremi della polizza assicurativa, che potrebbero essere scritti direttamente sul biglietto da visita ma esporre anche i massimali non potrebbe creare una secuela di malati immaginari...

Comunque questo pezzo di legge potrebbe essere interpretabile per i soli liberi professionisti studi associati e coop e non per i dipendenti che lavorano in ASL quindi hanno rimediato l'anno successivo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (LINK)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012
 Art. 5    Obbligo di assicurazione 
 
  1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli  enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione  per  i  danni derivanti al  cliente  dall'esercizio  dell'attivita'  professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti  dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al momento dell'assunzione  dell'incarico,  gli  estremi  della  polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 
  2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce illecito disciplinare. 
  3.  Al  fine  di  consentire  la  negoziazione  delle   convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione  di  cui  al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 

Quindi il comma 1 identifica tutti Medici infermieri o altre professioni e non fa differenza fra dipendenti o liberi professionisti.
Il comma due dice che è un illecito non avercela.

Ma il legislatore non delega il titolare dell'azienda sanitaria ad avere una convenzione assicurativa quindi in teoria potrebbe non sentirsi tenuto a pagare l'assicurazione per i dipendenti e a me sembra assurdo.
Operativamente applicare il comma 1 cosa vuol dire?
 Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al momento dell'assunzione  dell'incarico,  gli  estremi  della  polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 

Quindi all'ingresso in reparto dovremo far la fila a presentarci da tutti i nuovi ricoverati e gli diamo il deplian della nostra assicurazione altrimenti c'è un illecito, oppure nelle informazioni di reparto ci mettiamo l'elenco degli operatori con la polizza assicurativa.

Mi sembra una legge fatta per vendere polizze senza occuparsi delle conseguenze sociali.

Vedendo una sanità che cambia sempre di più se l'utente sa che per ogni cosa può aprire un contenzioso cosa farà?
Avremo una fila di malati immaginari a chiedere soldi?

Speriamo di no, ma per adesso una polizza assicurativa RC professionale e colpa grave è necessaria i sindacati di categoria si sono mossi in questo senso, NURSING-UP la mette inclusa per i propri iscritti, NURSIND fa una convenzione e offre uno sconto su Willis, poi c'è Promesa, assinfermieri.it la scelta è ampia.

 

Normative e sentenze

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