L'assicurazione RC professionale o colpa grave è obbligatoria e dovrebbe diventarlo da Agosto 2014.
Andando a vedere gli articoli di riferimento nascono degli obblighi sia per il dipendente pubblico che privato dato che le norme riportano il termine professionista in generale non fanno un distinguo se con p.iva o dipendente... e quindi?
Cercando le normative di riferimento in quel guazzabuglio di articoletti messi insieme si parte dal 2011.
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, (LINK) n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (11G0185) (GU n.188 del 13-8-2011 )
l'articolo 3 comma e è quello che ci interessa ma aleggere tutti i commi precedenti sembra scrivano solo della libera professione...
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale; b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione; c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; .......
Quindi secondo il comma e quando vado al domicilio per fare un iniezione devo avere anche gli estremi della polizza assicurativa, che potrebbero essere scritti direttamente sul biglietto da visita ma esporre anche i massimali non potrebbe creare una secuela di malati immaginari...
Comunque questo pezzo di legge potrebbe essere interpretabile per i soli liberi professionisti studi associati e coop e non per i dipendenti che lavorano in ASL quindi hanno rimediato l'anno successivo.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 (LINK)
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )note:Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012
Art. 5 Obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Quindi il comma 1 identifica tutti Medici infermieri o altre professioni e non fa differenza fra dipendenti o liberi professionisti.
Il comma due dice che è un illecito non avercela.
Ma il legislatore non delega il titolare dell'azienda sanitaria ad avere una convenzione assicurativa quindi in teoria potrebbe non sentirsi tenuto a pagare l'assicurazione per i dipendenti e a me sembra assurdo.
Operativamente applicare il comma 1 cosa vuol dire?
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Quindi all'ingresso in reparto dovremo far la fila a presentarci da tutti i nuovi ricoverati e gli diamo il deplian della nostra assicurazione altrimenti c'è un illecito, oppure nelle informazioni di reparto ci mettiamo l'elenco degli operatori con la polizza assicurativa.
Mi sembra una legge fatta per vendere polizze senza occuparsi delle conseguenze sociali.
Vedendo una sanità che cambia sempre di più se l'utente sa che per ogni cosa può aprire un contenzioso cosa farà?
Avremo una fila di malati immaginari a chiedere soldi?
Speriamo di no, ma per adesso una polizza assicurativa RC professionale e colpa grave è necessaria i sindacati di categoria si sono mossi in questo senso, NURSING-UP la mette inclusa per i propri iscritti, NURSIND fa una convenzione e offre uno sconto su Willis, poi c'è Promesa, assinfermieri.it la scelta è ampia.