Assenza per malattia da infortunio o causa di servizio e inidoneità psicofisica
L’art.71 del dl 112/2008 con norma non modificabile dal contratto collettivo stabilisce che ai lavoratori pubblici, nei primi dieci giorni di assenza per malattia sia corrisposto il solo trattamento economico fondamentale tranne nel caso di assenze per malattia da infortunio sul lavoro o a causa di servizio o all’abrogata infermità (infortunio o malattia), oppure da ricovero ospedaliero o day hospital, nonché dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Per le malattie dovute a cause di servizio la disciplina si applica nei limiti della legge 22 dicembre 2011,n.2014.
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