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Chi rilascia la certificazione dei crediti ECM?... e le sanzioni?

Dettagli
Scritto da Franco Ognibene
Categoria: Formazione infermieri
Pubblicato: 03 Luglio 2019
  • formazione ecm
  • AGENAS
  • COGEAPS

La certificazione dei crediti ECM completa degli ultimi corsi FAD potrà essere rilasciata dal 1 aprile 2020, il motivo è che gli ultimi corsi ECM hanno scadenza al 31 dicembre e i provider hanno 90 giorni per inviare tutte le certificazioni ad AGENAS/CoGeAPS.

La domanda può essere presentata online tramite il sito web di CoGeAPS o al proprio Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI), il rilascio della certificazione sarà rilasciata direttamente dall'OPI. 

Tutti i professionisti sanitari sono tenuti ad avere i crediti ECM: questo non è solo un vincolo accessorio di una "leggina" nota a pochi, perchè il nostro codice deontologico edizione 2019 riporta:  

Capo II Responsabilità assistenziale

Art. 10 – Conoscenza, formazione e aggiornamento

L’Infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull’esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.

Il sistema dell'accreditamento ECM eroga i crediti ECM dal 2002 e sono oramai 18 anni, quindi nessuno è giustificato nel dire "non lo sapevo" oppure "non me lo aspettavo".

Chi è e come eserciterà le sanzioni in mancanza del rispetto dell'obbligo ECM?

Il sito di AGENAS non riporta sanzioni e non è compito suo definirle, ancora meno di CoGeAPS che deve tenere l'anagrafe dei crediti ECM, il CCNL è il primo che ha previsto una prima sanzione nella progressione economica per incarichi interni ed infatti recita:

Art. 55 Formazione continua ed ECM

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

Il CCNL non prevede sanzioni per la maggioranza degli infermieri, ma l'obbligo di acquisire i crediti ECM che è previsto nell'art.10 del codice deontologico ha un vincolo forte nel cd e il suo rispetto è espressamente richiesto in due articoli determinanti:

Capo VIII Disposizioni finali

Art. 47 – Obbligo di rispetto delle norme

L’Infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici, che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell’Ordine Professionale.

Art. 51 – Ordini professionali. Codice Deontologico

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente Codice e a garantire il rispetto delle norme, nel quadro dell’azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche; sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o, comunque, a inviare ai singoli iscritti agli Albi, il Codice Deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica.

La richiesta di un certificato dei crediti ECM acquisiti può essere effettuata sia sul sito web di CoGeAPS o negli uffici OPI, la consegna passa obbligatoriamente dall'OPI, questo comporta che la ri mancanza dei crediti ECM porta ad un automatico non rispetto del codice deontologico e quindi l'OPI si trova a dover aprire un procedimento d'ufficio. Non c'è altra soluzione perchè se non viene attivato il presidente dell'OPI è a sua volta in violazione del codice deontologico e si trova in condizione di omissione di atti d'ufficio che è una situazione più grave ancora.

Le sanzioni possono essere pesanti perchè gli stessi presidenti OPI e la FNOPI non hanno linee guida o indicazioni, dato che se è vero che ci sono voluti 20 anni per arrivare a compimento il sistema ECM per sanzionare d'ufficio un infermiere potrebbe volerci pochissimo, perchè a sua volta il presidente OPI che non adenpie sarebbe in una situazione fuori norma (tipo omissione d'atti dufficio che è nel penale).

Sanzioni che potrebbero arrivare anche ingiustamente, perchè il sistema ECM consente di spostare i crediti ECM da un triennio a quello sucessivo se non adempiente, così da recuperare, oppure se ne susstitono i motivi di avere anche esenzioni od esoneri che compensino i crediti ECM.

Concludo:

FNOPI potrebbe attivarsi per prevedere che:

ci sia un omogeneità formativa degli OPI a livello nazionale, così che possano consigliare come intervenire per spostare i crediti ECM da un triennio all'altro,

che davanti ad una certificazione di inadempienza si provveda d'ufficio assegnando un periodo in cui il professionista possa mettersi in regola con i crediti ECM,

attivando corsi FAD ECM gratuiti con argomenti nuovi su fadinmed.

Le situazioni di impedimento all'acquisizione dei crediti ECM in Italia possono essere molto diverse e ci si può trovare a non poter frequentare perchè magari si lavora in RSA o coop che non danno importanza alla formazione, se non arrivare che il giorno in cui la struttura dove lavorano deve essere accreditata e si ricordano che anche i professionisti sanitari devono avere i crediti e gli richiedono la certificazione ECM.

I corsi FAD gratuiti per infermieri sono una soluzione per mettersi in regola e su infermieriativi ripropongo le news con le indicazioni dei siti web dove trovarli, purtroppo i corsi gratuiti sponsorizzati hanno dei limiti nel numero di certificati ECM che possono emettere, mentre FADINMED era sostenuto da FNOPI e dava i crediti a tutti gli iscritti, ma adesso non c'è nulla per finire il triennio 2017-2019.

Scarica il codice deontologico 2019

Opuscolo informativo ABC ECM

Agenas file del manuale ed. 2018 e allegati:

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM

Allegato A - Tabella sui requisiti minimi e standard di accreditamento

Allegato B - Modello di Scheda di qualità percepita

Allegato C - Modello di Attestato ECM

Allegato D - Modalità di calcolo della durata di un corso FAD

Allegato E - Formazione sul campo

Allegato F - Formazione a distanza

Definizioni:

AGENAS: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

CoGeAPS: Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;

ECM: Educazione Continua in Medicina

 

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